Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32975 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25519-2012 proposto da:

B.&P. EDITORI SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo

studio dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GENNARO ARPANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA & BRIANZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con processo verbale di constatazione del 18.5.2001 la Guardia di Finanza rilevava che l’attività in concreto esercitata dalla società B & P Editori srl ((OMISSIS)) non rientrava nel settore della editoria, con la conseguente illegittima applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% sugli acquisti di beni e servizi, essendo invece applicabile l’aliquota ordinaria del 20%. Pertanto, in relazione all’anno di imposta 2001, l’Agenzia delle Entrate notificava in data 11.12.2007 un atto di contestazione di sanzioni per l’importo di Euro 285.576, in relazione alla condotta di omessa regolarizzazione di fatture infedeli sanzionata dal D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n. 375 del 2009.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che lo rigettava con sentenza del 20.3.2013 confermando la decisione di primo grado.

La società B & P Editori s.r.l. in concordato preventivo propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi (il primo sdoppiato in due motivi).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, artt.8 e 10 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 1 e 3”. “Segue: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la società fosse esclusa dal condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, con conseguente applicabilità della proroga biennale del termini per l’accertamento previsto dalla legge citata art. 10, con richiamo alla interpretazione della norma resa dalla Corte costituzionale; deduce in ogni caso l’inapplicabilità della citata proroga biennale al termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1, nonchè l’inapplicabilità della proroga ai soggetti per i quali sussiste una causa ostativa di adesione al condono. Denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla illegittimità del diniego di condono contenuta nello stesso provvedimento di contestazione delle sanzioni, anzichè in un atto autonomo.

Il motivo è infondato. Premesso che non è controverso che la richiesta di condono sia stata rigettata dall’Ufficio, la C.T.R. ha osservato che la contribuente rientra tra i soggetti per i quali esiste la causa ostativa di accesso al condono prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 10 (notificazione del processo verbale di constatazione in data anteriore all’entrata in vigore della legge- fatto pacifico), con conseguente applicabilità della proroga biennale dei termini per l’accertamento nei confronti dei soggetti che non si avvalgono delle procedure di definizione agevolata previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8 e 9. La motivazione è giuridicamente corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proroga biennale dei termini per l’accertamento, accordata agli Uffici della L. n. 289 del 2002, art. 10,opera sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni sul condono, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non cui sussiste una causa oggettiva che preclude al contribuente l’accesso alla definizione agevolata di cui alla legge citata, artt. 7, 8 e 9, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte. (Sez. 5, Sentenza n. 16964 del 11/08/2016).

La denuncia di inapplicabilità della proroga al termine previsto dalla L. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1 è inammissibile per novità della questione, non avendo la ricorrente dedotto di avere sottoposto previamente la questione al giudice di merito, nè indicato in quali atti processuali tale eccezione sarebbe stata formulata. La denuncia è anche infondata. Il citato art. 20 comma 1 stabilisce che l’atto di contestazione di sanzioni possa essere notificato, a pena di decadenza, nel medesimo termine previsto per la notificazione degli avvisi di accertamento, vale a dire entro il termine previsto per gli accertamenti in materia di Iva dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, eventualmente prorogato.

La denuncia di omessa motivazione con riferimento alla illegittimità del diniego di condono contenuto nell’atto di contestazione di sanzione è infondata. La sentenza ha espressamente motivato in ordine alla sussistenza di una causa ostativa all’accesso al condono, valevole sia ai fini della ritenuta applicabilità della proroga biennale del termine per l’accertamento, sia ai fini della legittimità del diniego di condono opposto dall’Ufficio. La denuncia è inammissibile nella parte in cui eccepisce che il diniego di condono doveva essere contenuto in un apposito e distinto provvedimento, perchè, a prescindere dalla infondatezza del rilievo, è eccezione nuova.

2. Secondo motivo.”Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, nonchè art. 2909 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha escluso la non applicabilità delle sanzioni per sussistenza di obiettive cause di incertezza nell’applicazione della norma, omettendo di pronunciarsi sulla esistenza del giudicato esterno, formatosi sulla medesima questione relativamente all’anno 1996; deduce che, a prescindere dal giudicato, la motivazione sul punto è insufficiente e contraddittoria.

Il motivo è inammissibile con riferimento alla eccezione di giudicato esterno “riferibile alla medesima questione relativa all’anno di imposta 1996”. Il contribuente omette di produrre la sentenza invocata, e dal brano dell’atto di appello riportato non risulta che abbia sottoposto al giudice di appello tale eccezione di giudicato. In ogni caso il motivo è infondato perchè l’efficacia ultrattiva del giudicato esterno riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie tributaria tendenzialmente permanenti, mentre l’elemento psicologico che connota l’illecito tributario, per definizione, è elemento variabile da apprezzare caso per caso con riferimento ai singoli periodi di imposta ai quali afferisce la contestazione. La censura di insufficienza della motivazione è infondata. Il giudice di appello ha correttamente osservato che la disciplina normativa applicabile non presenta alcun profilo di obiettiva incertezza interpretativa: a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, lett. c)

(come sostituito dall’art. 6, del D.Lgs n. 313 del 1997, art.6 comma 1, entrato in vigore dal 1 gennaio 1998), ai fini della qualificazione di una pubblicazione come “periodico” non è sufficiente che esso sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 2, ma è necessario che essa si sostanzi in un “prodotto editoriale”. Nel caso di specie il competente giudice di merito ha rilevato che la società appellante B&P non svolgeva una attività di impresa editoriale mediante commercio (vendita a titolo oneroso) di periodici, ma si limitava alla pubblicazione di annunci economici che venivano distribuiti gratuitamente con il sistema porta a porta, pubblicazioni rientranti nella categoria dei cataloghi pubblicitari (diversi da quelli di informazione. libraria) esclusi dal beneficio dell’Iva agevolata a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, punto 35 Tabella A Parte II.

Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese liquidate in euro settemila ottocento, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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