Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32974 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25468-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. SIACCI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava a R.C., esercente l’attività di medico odontoiatra, un avviso di accertamento con il quale, a seguito degli accertamenti bancari effettuati su conti correnti intestati a lui e alla coniuge, rettifica in Euro 170.963 il reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2005 in Euro 60.186.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 234 del 2011.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n. 188 del 17 aprile 2012, confermando la decisione appellata. In particolare il giudice di appello osservava che “l’ Agenzia delle Entrate non ha fornito nessuna prova circa l’inerenza e la connessione dei movimenti bancari della Sig.ra P. con le operazioni imponibili del ricorrente”, non essendo sufficiente a tal fine l’allegazione del vincolo familiare.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico motivo, per “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

R.C. resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dal controricorrente. Non sussiste la dedotta violazione del principio di autosufficienza per omessa indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) perchè il motivo di ricorso attiene esclusivamente alla errata interpretazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32. Non sussiste la dedotta “inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato in ordine alla rilevanza della documentazione giustificativa delle movimentazioni effettuate sui conti correnti bancari”, non essendosi formato alcun “giudicato interno” sulla rilevanza probatoria della documentazione bancaria prodotta dal contribuente; infatti entrambi i giudici di merito hanno basato la propria ratio decidendi sul rilievo preliminare della mancata dimostrazione, da parte dell’ente impositore, della riferibilità al contribuente delle movimentazioni bancarie rilevate sul conto correnti intestato alla coniuge, arrestandosi ad una fase antecedente all’esame, non avvenuto, della valenza probatoria della documentazione bancaria prodotta.

2. Il ricorso è infondato. Nell’ambito dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7, disciplina l’accertamento di tipo bancario, prevedendo la facoltà dell’Ufficio di richiedere all’ente creditizio “documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con i loro clienti”. Poichè la disposizione non limita l’acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato, si deve ritenere che l’acquisizione della documentazione bancaria può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma alla condizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale. Solo in presenza di tale condizione (formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto), il cui onere probatorio compete all’Ufficio, diviene operante la presunzione legale stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), secondo cui “gli importi riscossi” (versamenti), rilevati sui conti intestati o riconducibili di fatto al contribuente, devono essere considerati “compensi” provento dell’attività di lavoro autonomo svolta dall’interessato, con spostamento dell’onere probatorio sul contribuente al quale spetta fornire la prova contraria alla presunzione, dimostrando che si tratta di somme comprese nella determinazione del reddito o che non hanno rilevanza reddituale. In altri termini, in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente accertato la presunzione che gli “importi riscossi” siano compensi è immediatamente applicabile; nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purchè qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nelle effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti.

In tal senso si sono espresse più pronunce di questa Corte, evidenziando che le indagini bancarie possono riguardare anche conti di terzi ” quando l’Ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, ritenuti congrui dal giudice di merito, che tali conti e depositi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale” (Sez. 5, n. 374 del 2009); analogamente, in caso di società di capitali, si è affermato che l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. (Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016).

Pertanto l’esistenza di stretti vincoli familiari (nella specie rapporto di coniugio) tra il contribuente accertato ed il terzo titolare del conto, per assurgere a prova presuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, deve essere accompagnata dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese liquidate in Euro cinquemilaseicento, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge, nonchè agli esborsi liquidati in Euro 200.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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