Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32973 del 20/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7028-2012 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 251,
presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 5 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 311/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a F.G. un avviso di accertamento con il quale, facendo applicazione degli studi di settore, rettificava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2002 rideterminando in Euro 95.244 il reddito di impresa dichiarato in Euro 23.147, con conseguente applicazione delle maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 532 del 2009.
L’Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo accoglieva con sentenza del 21.11.2011, confermando l’avviso di accertamento impugnato.
Contro la sentenza di appello F.G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resite con controricorso.
Con successiva memoria il ricorrente F.G. chiede di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, essendosi avvalso della definizione agevolata del carico tributario prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art.6, convertito nella L. n. 225 del 2016;
allega la relativa documentazione; subordinatamente chiede di dichiarare “estinto il giudizio per intervenuta carenza del ricorrente ad agire ex art. 100 c.p.c.”.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che dalla documentazione depositata non è dato rilevare la tempestività ed integralità dei pagamenti effettuati dal contribuente, nè risulta una formale rinuncia al ricorso ad opera del ricorrente con accettazione della controparte costituita. Sussistono invece i presupposti per l’accoglimento della richiesta subordinata di declaratoria di carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, considerato che, pur non potendosi dichiarare l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, deve essere rilevata una inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 100 c.p.c. per sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso presentato (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010).
Il carattere sopravvenuto della causa di inammissibilità del ricorso
giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018