Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32972 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

R.R. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Battista

Gandino 12 presso lo studio dell’Avv. Vicenzo Cracolici che la

rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 4/30/2011 della Commissione

tributaria regionale della Sicilia, depositata il 25 gennaio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 novembre 2018 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Fatto

RITENUTO

che:

nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della R.R. & C.s.a.s. di avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG e IRAP dell’anno 2002, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla Società, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che, a fronte dell’accertamento dell’Ufficio con il quale si era contestato l’occultamento di ricavi tramite operazioni di finanziamento dei soci, la Società non avesse fornito prova della giustificazione addotta, ovvero che una parte dei flussi finanziari contestati erano stati utilizzati per il pagamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 14 e che i finanziamenti erogati da soci erano stati necessitati dalle difficoltà in cui versava la Società;

avverso la sentenza R.R. & C. S.a.s. ha proposto ricorso su unico motivo;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.vanno da prime esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate;

2.la prima eccezione è fondata con conseguente inammissibilità del ricorso;

2.1. l’Avv. Vincenzo Cracolici, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta, infatti, iscritto all’albo speciale di cui al R.D. n. 1578 del 1993, art. 33, contenente l’elenco dei difensori abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione;

2.3.ai sensi dell’art. 365 c.p.c. “il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”;

3.ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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