Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32971 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

CERME S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 88 presso lo studio

dell’Avv. Giorgio Spadafora e rappresentata e difesa, per procura in

calce al ricorso dall’Avv. Ugo Campese.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

-controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 239/29/2011 della Commissione

tributaria regionale della Campania, depositata il 28 settembre

2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 novembre 2018 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Fatto

RITENUTO

che:

C.E.R.M.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre su unico motivo nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui, nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della Società di avvisi di accertamento relativi ad IVA, IRES e IRAP degli anni 2004 e 2005, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, (d’ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e in riforma della prima decisione, aveva dichiarato legittimi gli accertamenti;

in particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito prova contraria rispetto alle emergenze della segnalazione della Guardia di finanza e dei relativi documenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria laddove la C.T.R. aveva ritenuto che la contribuente non avesse fornito prova idonea, senza fare alcun cenno alla concreta idoneità dei dati extracontabili acquisiti presso una Società terza a concretare presunzioni gravi precise e concordanti;

1.1. il mezzo di impugnazione, nei termini in cui è formulato, è inammissibile; con lo stesso, infatti, non si evidenzia alcun “fatto” nell’accezione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il cui esame sarebbe stato insufficientemente esaminato dalla C.T.R. nè si enuncia, neppure genericamente, in quale argomentazione la motivazione sarebbe illogica ovvero contraddittoria quanto, piuttosto, si denunzia un erroneo approccio e utilizzo da parte del Giudice territoriale delle norme in materia di presunzioni, più correttamente denunciabile sotto l’egida della violazione di legge;

1.2.ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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