Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3297 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3297 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 9781-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MICROM – SOCIETÀ COSTRUZIONI MECCANICHE SRL,
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584;

-intimate avverso la sentenza n. 19/20/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 26.2.2010, depositata il 25/02/2011;

Data pubblicazione: 13/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 09781 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha accolto l’appello di “MICROM srl” , appello proposto contro la
sentenza n.407-45-2008 della CTP di Roma che —in causa avente ad oggetto ruolo e
cartella di pagamento per riscossione di IRPEF-IRAP relative all’anno 2002, adottata
a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione in occasione del quale erano
stati riscontrati omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute dichiarate- aveva
respinto il ricorso della predetta società contribuente.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che nella cartella non
risultava assolto l’obbligo di esplicitazione delle motivazioni dell’atto, ai sensi
dell’art.3 della legge n.241/1990, non essendo stati indicati, insieme con le annualità
delle dichiarazioni dei redditi considerati nel controllo formale, anche i riquadri cui si
riferiscono gli importi richiesti.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo unico di ricorso (improntato a violazione dell’art.36-bis del DPR
n.600/1973, dell’art.25 del DPR n.602/ 1973 e dell’art.3 della legge n.212/1990) la
parte ricorrente evidenzia che la cartella impugnata “comportava il recupero di
versamenti di importi… .che risultavano non effettuati e/o effettuati tardivamente e
degli interessi conseguentemente dovuti nonché delle correlate sanzioni”, importi di
cui il contribuente si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e

letti gli atti depositati

le ragioni giuridiche, trattandosi di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati
forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione”.
Il motivo di impugnazione appare inammissibilmente formulato.
Infatti, le generiche doglianze prospettate dalla parte ricorrente nell’ottica della
violazione di legge attengono a profili argomentativi che non sono stati affatto

gli aspetti ritenuti carenti nella cartella di pagamento, sicchè rispetto a dette
specifiche carenze si sarebbe dovuta appuntare la censura di parte ricorrente e non già
rispetto alla generica affermazione di corrispondenza tra la cartella ed i presupposti
richiesti dalla legge (essi pure genericamente identificati dalla parte ricorrente).
Rispetto a detto specifico argomento, posto ad effettivo sostegno delle determinazioni
adottate dal giudicante, la parte ricorrente non ha fatto seguire coerenti motivi di
doglianza.
Ne deriva la violazione del consueto principio secondo cui:”La proposizione,
mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al
“decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per
mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366,
comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a
pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere
di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta
l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che
illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi
di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di
cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 luglio 2013

4

considerati dal giudice dell’appello, il quale ha —invece- specificamente identificato

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

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