Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3297 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3297 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 25912-2015 proposto da:
GAI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 36,
presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE LEUZZI;
– ricorrente contro
SOLAR° DIEGO, DIEGO RITA;
– intimati avverso la sentenza n. 375/2015 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il
16/04/2015;

RG n. 25912/2015
ric. Gai Franco c/Solaro Dicizo; Doria Rita

Co
Stefan

est.
ivieri

Data pubblicazione: 12/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO

Il Tribunale Ordinario di Asti, con sentenza 10.4.2015 n. 375,
confermava la decisione di prime cure del Giudice di Pace che aveva
condannato Franco Gai, quale proprietario del mezzo, al risarcimento, a
saldo (C 3.500,00), del danno cagionato dal ribaltamento dell’autocarro
che era andato ad impattare sul fabbricato di proprietà di Diego Solaro e
di Rita Doria, liquidando il relativo importo alla stregua del preventivo di
spesa e di altra documentazione prodotta in atti dai danneggiati. In
particolare il Giudice di merito rilevava che TORO Assicurazioni s.p.a. assicuratrice RCA del Gai aveva corrisposto la somma di C 3.000,00
trattenuta dai danneggiati a titolo di acconto sul complessivo importo di
C 6.500,00 sul quale era stato poi raggiunto un accordo di massima con
la società assicurativa, ed ancora che il primo Giudice aveva dichiarato
estinto, nei confronti della sola società assicurativa, il credito per il
residuo importo, in quanto prescritto ex art. 2947co2 c.c.. Non avendo il
Gai formulato alcuna specifica contestazione rispetto ai predetti
documenti, né avendo offerto prove contrarie in ordine al diverso
ammontare del danno, doveva ritenersi corretta la pronuncia di prime
cure che aveva applicato il criterio di liquidazione equitativa
determinando il quantum in base ai documenti prodotti
Impugna per cassazione la sentenza di appello, Franco Gai, con due
motivi che illustra con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

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RG n. 2591 9 /9 015
ric. Gai Franco c/Solaro Diego; Doria Rita

est.
Co
Stefan& ivieri

Premesso

- Non hanno svolto difese il Solaro e la Doria ai quali il ricorso è stato
ritualmente notificato in data 6.11.2015 presso il difensore domiciliatario
Ritenuto:
Con i due motivi il Gai censura la sentenza impugnata per violazione e

vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c.
Il ricorrente deduce che il Giudice di appello avrebbe erroneamente
ritenuto non contestati i dati relativi al quantum, in quanto nella
comparsa di risposta era stata invece espressamente dichiarata infondata
la pretesa “sia sotto un profilo squisitamente processuale che di merito”;
inoltre avrebbe attribuito al Gai l’onere di provare il quantum, invertendo
illegittimamente l’onere della prova.
Entrambi i motivi , che possono essere esaminati congiuntamente sono
destituiti di pregio.
Premesso che è inammissibile la censura di errore di fatto in quanto
formulata con riferimento a vizi di legittimità non più contemplati dall’art.
360co1 n. 5 c.p.c. nel testo riformato dall’art. 54 DL n. 83/2012 conv. in
Sez. U, Sentenza n. 8053 del

legge n. 134/2012 (cfr. Corte cass.
07/04/2014; id.

Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3,

Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), osserva il Collegio che il richiamo
all’art. 115 c.p.c. contenuto nella motivazione della sentenza impugnata
è un mero “obiter dictum” atteso che la “ratio decidendi” è interamente
fondata sulla valutazione delle prove documentali (“il preventivo così
come tutto il materiale documentale relativo alla pratica di sinistro -cherisultano prodotti in primo grado dove hanno costituito oggetto di
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RG n. 25912/2015
ric. Gai Franco c/Solaro Diego; Doria Rita

C
Stefa

s.
vieri

falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché per

contraddittorio”:

cfr. sentenza appello) che il Giudice di appello ha

ritenuto idonee a comprovare i danni subiti al fabbricato, non assumendo
pertanto rilevanza le erronee affermazioni in diritto, del Tribunale, in
ordine al riparto dell’onere della prova in materia di illecito
extracontrattuale, laddove ha inteso richiamare i principi enunciati in

Sez. U, Sentenza n.

13533 del 30/10/2001. Sul punto, peraltro, il

ricorrente non svolge alcuna critica in ordine alla inesatta valutazione dei
documenti prodotti in giudizio da parte del Tribunale, da un lato,
omettendo di riprodurre il contenuto del “preventivo di spesa” e degli
altri documenti relativi al sinistro, considerati dal Giudice di appello, in tal
modo impedendo alla Corte di verificare il grado di dettaglio delle spese
indicate nel preventivo e se vi fosse o meno corrispondenza con i danni
materiali riportati dal fabbricato di proprietà degli intimati; dall’altro non
avendo neppure individuato nel ricorso le ragioni per cui la stima delle
spese occorrenti per la riparazione, di cui al preventivo, dovesse ritenersi
eccessiva rispetto al valore del danno effettivamente risarcibile (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 06/08/2004), tanto più che i
danneggiati avevano ridotto la pretesa -per mantenersi nella
competenza di valore del Giudice di Pace: cfr. atto di citazione trascritto
a pag. 6 ricorso- all’importo complessivo di C 6.500,00 (cui andava
detratto l’acconto di C 3.000,00 percepito dalla società assicurativa),
inferiore a quello indicato nel preventivo di spesa. Irrilevante è poi la
obiezione volta a ritenere inutilizzabile detto preventivo di spesa, in
quanto il risarcimento del danno avrebbe richiesto necessariamente la
riparazione dell’immobile e quindi la prova, mediante deposito della
fattura, della somma effettivamente pagata, atteso che : a) il
danneggiato bene può limitarsi a richiedere il solo risarcimento per
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RG n. 25912/2015
ric. Gai Franco c/Solaro Diego; Doria Rita

Con \ st.
Stefano ivieri

materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali da Corte cass.

equivalente; b) comprovati i danni materiali, il preventivo di spesa -che
deve considerarsi alla stregua di una mera stima di parte delle spese
occorrenti per le riparazioni del danno-, se adeguatamente dettagliato in
ordine alle singole voci relative agli interventi da realizzare, bene può
essere utilizzato dal Giudice quale elemento indicativo ai fini della

nella specie, nessuna delle parti abbia richiesto di espletare una c.t.u.
estimativa ed il Giudice di merito abbia ritenuto superfluo conferire
l’incarico all’ausiliario, considerando sufficienti gli elementi di stima del
danno patrimoniale offerti dalla documentazione prodotta in giudizio.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo disporre in
ordine alla spese di lite in difetto di difese svolte dalla intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 29/11/2017
Il Presidente

(Uliana Armano)
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liquidazione del danno per equivalente, tanto più nel caso in cui, come

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