Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3297 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17930/2009 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA DI SORBIGLIANO SOCIETA’ SEMPLICE DI MUGNAIONI ANDREA

(OMISSIS), in persona del titolare e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via LORENZO VALLA 2,

presso lo studio dell’avvocato DELLA PORTA Pierfrancesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDO LIMBERTI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 27/05/08, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Azienda Agricola di Sorbigliano s.s. di Mugnaioni Andrea propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia relativa ad impugnazione di avviso di liquidazione e rettifica Invim in relazione alla vendita di un complesso immobiliare, la C.T.R. Lazio, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, rettificavaL in aumento il valore finale del complesso accertato dai giudici di primo grado.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52) è inammissibile per inadeguatezza del relativo quesito di diritto (col quale si chiede a questa Corte di dire se, nel caso di vendita di un terreno con destinazione agricola e fabbricato rurale annesso privo di rendita catastale, sia applicabile il criterio di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, ai fini dell’accertamento del valore finale per la determinazione dell’imposta sull’incremento del valore dell’immobile, ovvero se debba farsi riferimento al valore venale), in quanto tale quesito risulta formulato senza evidenziare la regola di diritto applicata dal giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (v. tra molte altre Cass. n. 19769 del 2008) e, ad una lettura autonoma (ossia indipendente dalla lettura del motivo), risulta generico, non idoneo ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione della censura e in ogni caso privo delle indicazioni necessarie a consentire a questo giudice di formulare in risposta un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa e suscettibile di ricevere applicazione in altre cause. E’ peraltro appena il caso di aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il quesito di diritto deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito stesso, cosa ovviamente impossibile nell’ipotesi in cui, come nella specie, il quesito contenga una domanda alternativa (v. Cass. n. 17064 del 2008).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 350,00 di cui Euro 250,00 per onorari oltre spese generali e accessori, di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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