Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32968 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3861-2013 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in NAPOLI RIVIERA DI

CHIAIA 260, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GAETA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/07/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

a seguito della decisione datata 7.4.99 resa dalla CTP di Caserta, in data 7.6.2010 veniva notificata a P.S. la cartella di pagamento con cui si richiedeva la maggiore imposta di registro con gli oneri consequenziali.

Proposta impugnazione avverso detto atto impositivo da parte del contribuente, la CTP di Caserta con sentenza n. 655/01/11 in data 31.1.2011 rigettava il ricorso non ritenendo fondata l’eccezione di intervenuta decadenza dell’azione di riscossione.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR della Campania con sentenza in data 2.7.2012 dichiarava inammissibile il ricorso rilevando che la procura speciale conferita al difensore del contribuente, posta in calce al ricorso introduttivo, non poteva intendersi rilasciata per il giudizio di appello in quanto conferita esclusivamente per il primo grado del giudizio.

Avverso detta pronuncia P.S. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la decisione di inammissibilità dell’appello si fonda sull’erronea applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4, laddove invece è applicabile il D.Lgs n. 546 del 1992, art. 12.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione del D.P.R. n. 602, art. 17, ora art. 25, come sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente rilevava che la cartella di pagamento oggetto dell’impugnazione era stata notificata in data 7.6.2010 allorchè il credito tributario era prescritto.

Il primo motivo è fondato.

Ed invero va rilevato che “Nel processo tributario, il giudice, in caso di mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso, ma, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5 e art. 18, commi 3 e 4, (nell’interpretazione data dalla sentenza della Corte cost. n. 189 del 2000), deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità del ricorso” (Cass. Sez. 5, n. 15029/2014).

Ne deriva pertanto che l’inammissibilità del ricorso non può essere dichiarata se non a seguito della mancata esecuzione di tale ordine.

Il secondo motivo è da ritenersi assorbito.

In relazione a quanto dedotto nel motivo n. 1, deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che si atterrà al criterio sopra enunciato.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA