Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32967 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3758-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., SERIT SICILIA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE

PROVINCE SICILIANE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 565/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di ‘consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

a seguito di un accertamento fiscale, l’Ufficio competente elevava il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro in relazione ad un atto di compravendita immobiliare tra B.I. e la sorella B.A. all’importo di Lire 754.300,000 invece di Lire 250.000,00 oggetto di dichiarazione da parte dei contribuenti.

Sulla scorta di tale accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione della sentenza della CTP in data 12.11.1997 che rigettava il ricorso, veniva emesso avviso di liquidazione che veniva impugnato da B.A. dinanzi alla Commissione Provinciale di Enna che in data 7.2.2001 accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando legittimo l’avviso di liquidazione impugnato comunicando all’Ufficio l’obbligo di riliquidazione delle sanzioni in senso più favorevole per la contribuente.

Sul gravame proposto dalla B. si pronunciava la CTR di Caltanisetta che con sentenza n. 50/28/06 rigettava l’appello. Detta sentenza risulta gravata da ricorso per cassazione ad oggi pendente.

Nelle more del giudizio di secondo grado veniva emessa cartella esattoriale a cura della Montepaschi Serit che veniva impugnata dalla B..

La CTP di Enna con sentenza n. 55/3/2006 annullava la predetta cartella esattoriale in ragione della carente specificazione dei titoli posti a base della sua emissione.

Nuovamente la Serit notificava la cartella esattoriale comprensiva di imposta di registro e sanzioni che veniva impugnata dalla B..

La CTP di Enna con pronuncia in data 21.12.2009 accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni applicate e mandava all’Agenzia delle Entrate per la riliquidazione del carico tributario.

Proposto appello avverso detta pronuncia sia da parte della B. che dall’Agenzia delle Entrate, la CTR di Palermo, sezione distaccata di Caltanisetta, con sentenza in data 12.12.2011 confermava la sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Parte intimata non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, essendo la controversia nel merito avente ad oggetto l’atto prodromico stata già oggetto di decisione definitiva costituita dalla sentenza n. 377/03/1997 passata in giudicato e non rilevando la modifica dell’art. 68 citato da parte del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 29, che ha disposto l’abrogazione della menzione delle sanzioni pecuniarie stante la definitività dell’accertamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Vizio di erroneità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5″ parte ricorrente evidenziava l’erroneità della decisione in quanto basata sull’erroneo presupposto dell’applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, come modificato”.

I motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto afferiscono alla medesima questione della debenza delle sanzioni, sono infondati.

Ed invero, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 3 – nel testo modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 29, comma 1, lett. d) (entrato in vigore il 1^ aprile 1998) ha abrogato la menzione delle sanzioni pecuniarie – cosicchè non è più consentito all’Amministrazione fiscale di richiedere in via provvisoria, dopo la sentenza di secondo grado, oltre all’importo del tributo accertato dalla sentenza della commissione tributaria regionale, anche le sanzioni pecuniarie.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

nulla a provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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