Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32966 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 20/12/2018), n.32966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5997/2012 R.G. proposto da:

Nissambiente società consortile a r.l. l’avv. Mariagrazia Bruzzone e

domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Emanuele Coglitore, Via

Federico Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

Serit Sicilia s.p.a. – concessionario per la riscossione, con l’avv.

Antonio Campione e domicilio eletto presso l’avv. Livio Alessi, in

Roma, alla Piazza Martiri di Belfiore, n. 2;

– controricorrente –

nonchè nei confronti

Agenzia delle Entrate, con l’Avvocatura generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta, – Sez. 21 n. 25/21/11

depositata in data 10/01/2011 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre

2018 dal Co. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

che la contribuente reagiva alla cartella Irap 2004 notificatale in data 2 aprile 2008 dalla concessionaria Serit, eccependo plurimi vizi sia procedimentali propri dell’atto esecutivo, sia attinenti ai fondamenti della pretesa impositiva;

che la CTP respingeva il ricorso su tutti i profili e che la CTR confermava la sentenza di primo grado;

che insorge la società contribuente affidandosi a quattro motivi di ricorso;

che resiste la concessionaria con puntuale controricorso;

che resite con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che la regolare costituzione di Agenzia delle Entrate tramite l’Avvocatura generale dello Stato consente di superare la pregiudiziale eccezione di rito sollevata dalla controricorrente Serit, in ordine alla regolarità della notifica all’Agenzia delle Entrate, avvenuta presso la sede legale dell’Agenzia e non presso il domicilio del difensore, nella specie ritenuta l’Avvocatura generale dello Stato;

che con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546/1992, art. 61, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., violazione dell’art. 2 del reg. CEE 12 gennaio 2001 n. 69/2001, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis e della L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21, art. 15, comma 4-bis. Omessa considerazione di documenti decisivi. Denunzia D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

che, nella sostanza, lamenta aver contestato la pretesa impositiva -in uno con l’impugnazione della cartella, primo atto con cui è portata a conoscenza della contribuente – poichè l’Irap pretesa in cartella era stata (pro quota) sospesa nel periodo 2004-2008 ad opera L.R. siciliana (lrs) n. 21 del 2003, art. 15, comma 3, novellato dalla L.R.s. n. 17 del 2004, art. 63, comma 1, ed ancora dalla L.R.s. n. 19 del 2005, art. 20, comma 48;

che, più in particolare, affermava rientrare nel novero, soggettivo, oggettivo e merceologico per cui era stato previsto il precitato meccanismo di sgravio Irap a favore, mediante una forma originariamente prevista, ma rinviata -nella sua operatività-all’esito favorevole della procedura comunitaria per il vaglio degli aiuti di Stato;

che, non di meno, le predette novellazioni avevano modificato il beneficio fiscale, rendendolo operativo fin da subito e svincolandolo del giudizio degli organi comunitari, perchè era stato agganciato all’istituto c.d. “de minimis”, cioè ad un importo prefissato sotto la soglia di rilevanza comunitaria;

che, in questo senso, deve considerarsi superata la decisione sfavorevole resa dai competenti organi comunitari in data 7 febbraio 2007, n. 498, perchè medio tempore lo sgravio Irap era stato rimodulato nella formula di irrilevanza comunitaria;

che, in questo senso, tanto la CTP che la CTR non hanno tenuto conto del testo novellato della disposizione di legge regionale, ove il beneficio fiscale “è stato sottratto al controllo dell’Unione europea, ma si sono fermate al giudizio negativo pronunciato all’esito della procedura di verifica avviata sul testo normativo del 2003;

che questa Corte ha da tempo affermato che la pretesa impositiva possa essere contestata anche in sede di impugnazione della cartella esattoriale quando questa sia il primo atto in cui si palesi al contribuente la richiesta dell’Amministrazione erariale, quand’anche vi sia stato coerente inserimento in dichiarazione dei redditi della stessa contribuente (cfr. in termini di Irap e di autodichiarazione, Cass. 25358/2013; Cass. 11527/2015)

che dalla lettura dell’impugnata sentenza, segnatamente dell’ultimo capoverso della parte motiva, emerge come la CTR abbia respinto gli argomenti della contribuente e affermato la pretesa impositiva dell’Ufficio sulla scorta del prefato giudizio (negativo) degli organi U.E., intervenuto però su di un testo normativo che oramai si era portato al di sotto dei limiti (quantitativi) di rilevanza comunitaria;

che il motivo è quindi fondato e merita accoglimento;

che con il secondo motivo si eccepisce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3. Omessa considerazione di documenti decisivi. Denunzia D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

che, nella sostanza, si lamenta l’omissione della preventiva comunicazione di irregolarità prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 6 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, contestando la sentenza della CTR ove valorizza la prova dell’avvenuta spedizione della comunicazione, senza verificarne l’effettiva ricezione che sarebbe onere dell’Agenzia dimostrare; mentre, dall’altro lato la stessa sentenza afferma non essere dovuta la comunicazione quando si tratta di recuperare somme dichiarate e non versate;

che questa Corte, come ricorda la CTR e dà atto anche la ricorrente, ha più volte ricordato non essere necessaria la comunicazione in casi come quello all’esame, ove si tratti di recuperare somme dichiarate dalla stessa contribuente e non versate (cfr. Cass. 13759/2016; Cass. 9463/2017; Cass. 21800/2018), a nulla rilevando in questo senso una formula cautelativa inserita dalla contribuente in dichiarazione e riportata a pag. 18 del ricorso per cassazione, poichè ben doveva parte ricorrente indicare non la somma di Euro 3.057.333,00 come base imponibile Irap, ma la più ridotta cifra che, anche oggi, ritiene corretta e pari a Euro.1.215.595,00;

che il motivo è infondato e va disatteso;

che con il terzo motivo si eccepisce violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 148,160 e 156 c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; omessa considerazione di documenti decisivi. Denunzia ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

che, nella sostanza, si lamenta la nullità, anzi, l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo, difettando i requisiti minimi di identificazione, fra cui la sottoscrizione che comporta l’assunzione della paternità (riferibilità) dell’atto, sicchè hanno errato i giudici di primo e secondo grado nel ritenere sanabili e sanati questi vizi con la tempestiva impugnazione dell’atto da parte della contribuente, perchè non potrebbe operare la disposizione di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, che riguarda il regime delle nullità e non quello più grave dell’inesistenza, quale sarebbe in esame;

che è principio consolidato di economia processuale l’assunto per cui un atto non possa essere annullato o dichiarato nullo quando ha raggiunto il suo scopo, a prescindere dalle carenze di forma, poichè ha comunque svolto la sua funzione: con l’impugnazione dell’atto illegittimamente – a suo dire – notificatole, la contribuente ha accettato, anzi, invocato il contraddittorio processuale per sindacarne il merito, rinunciando così espressamente a far valere vizi di notificazione (cfr., da ultimo, Cass. 21800/2018), in disparte la circostanza che per gli atti amministrativi (quali debbono ritenersi anche quelli del concessionario o dell’ufficiale giudiziario, pubblico ufficiale) la categoria dell’inesistenza è meramente ipotetica, bastando l’intitolazione dell’atto e la sua materiale consegna a concretare esercizio di pubblico potere, ancorchè eventualmente nullo o annullabile;

che con il quarto motivo ci si duole della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 e dell’art. 2699 c.c.; Denunzia D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, di afferma di aver contestato avanti il primo giudice la produzione in cartella di un ruolo non sottoscritto, quindi non efficace, ma di non aver trovato soddisfazione, di talchè il motivo è stato riproposto in appello, ove però è stato ritenuto irrilevante trattandosi di rapporto interno con il concessionario;

che la sottoscrizione è requisito di esecutività del ruolo, oltre che di riferibilità all’agente, ai fini della verifica della competenza e della responsabilità dell’atto, ma non inficia l’atto quando sia inequivoco da quale ufficio provenga (cfr. Cass. 1545/2018), circostanza che sussiste nel caso in esame;

che pertanto il motivo è infondato e va disatteso; che, in definitiva, il ricorso è fondato nei limiti attinti dal primo motivo di gravame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia – Sezione staccata di Caltanissetta cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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