Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32963 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 20/12/2018), n.32963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8564-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G.M., S.E., L.A., S.S.,

S.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G.

MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONE DE RENZIS

SONNINO NICOLA, CASTALDI LAURA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Artinvetro di F.S. & C. snc ha acquistato il 15 marzo 2001 un edificio ad uso industriale sito in Montelupo Fiorentino usufruendo dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, con conseguente pagamento dell’imposta di registro con l’aliquota dell’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Detto immobile è stato alienato il 26 marzo 2002, mentre la società è stata posta in liquidazione il 7 novembre 2003 e cancellata il 29 maggio 2006.

Le menzionate agevolazioni sono state revocate con due avvisi di liquidazione notificati il 25 settembre 2006 ed il 22 febbraio 2007.

Con il primo avviso l’agevolazione è stata esclusa a causa dell’avvenuta vendita infraquinquennale in mancanza dell’utilizzazione edificatoria ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

Con il secondo, la revoca è avvenuta perchè, entro il termine prescritto di cinque anni, non era stato portato ad esistenza alcun edificio nè “dalla società Artinvetro s.n.c., nè comunque ed in ogni caso dal suo avente causa di cui all’atto del 2002 citato”.

Con due distinti ricorsi proposti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, il liquidatore della Artinvetro di F.S. &C s.n.c., e gli ex soci L.G.M., L.A. nonchè E., S.C. e S., quali eredi del defunto S.F., deceduto il 30 ottobre 2001, hanno chiesto l’annullamento degli atti di revoca.

La Commissione tributaria provinciale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 72/09/2008 ha respinto le impugnazioni.

Il liquidatore della Artinvetro di F.S. &C s.n.c. e gli ex soci L.G.M. ed L.A. hanno proposto appello.

Si è costituita l’Amministrazione finanziaria.

La Commissione tributaria regionale di Firenze, con sentenza n. 6/35/2012, ha accolto l’appello.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il liquidatore della Artinvetro di F.S. &C s.n.c., e gli ex soci L.G.M., L.A. nonchè E., S.C. e S., quali eredi del defunto S.F., si sono costituiti mediante controricorso.

I soli controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione dei controricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, non avendo l’Amministrazione ricorrente trascritto le parti rilevanti dei precedenti atti di merito.

Infatti, dalla lettura del ricorso emerge una adeguata ricostruzione delle precedenti vicende processuali idonea a permettere a questo Collegio di ben comprendere il contenuto delle doglianze dell’Agenzia delle Entrate.

2. Con un unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, perchè il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’affermare che i due avvisi di accertamento summenzionati erano tardivi.

Infatti, secondo la Commissione tributaria regionale di Firenze, il tributo di registro avrebbe dovuto essere richiesto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in assenza di una attività edificatoria, entro tre anni dalla rivendita dell’immobile oggetto del contendere, avvenuta il 25 marzo 2002, con la conseguenza che gli avvisi contestati, notificati il 23 settembre 2006 ed il 22 febbraio 2007, erano intempestivi.

In particolare, per il giudice del merito, non poteva applicarsi la proroga biennale disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione che non si riferiva espressamente alle ipotesi di rettifica delle agevolazioni fiscali.

La doglianza è fondata.

La L. n. 289 del 2002, art. 1, comma 1, della (nel testo vigente all’epoca della notifica degli avvisi), stabilisce che “Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonchè per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 ottobre 2003, con l’aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l’istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3,comma 3, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”.

Il successivo comma 1 bis del medesimo articolo 11 dispone, inoltre, che “Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 ottobre 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte”.

La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell’affermare che “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (Cass., Sez. 5, n. 9578 del 11 maggio 2016; Cass., Sez. 6 – 5, n. 992 del 20 gennaio 2016; Cass., Sez. 5, n. 12069 del 17 maggio 2010).

La portata generale della proroga della decadenza discende, quindi, da una valutazione sistematica della normativa menzionata, a nulla rilevando, come, invece, affermano i controricorrenti, la tecnica redazionale dell’articolo.

Neppure può sostenersi la diversità sostanziale delle fattispecie in questione, poichè la lettura della legislazione in materia da parte della Corte di cassazione è fondata sull’identità delle imposte interessate.

I precedenti menzionati dai controricorrenti a sostegno della loro tesi sono, poi, inconferenti.

Le decisioni di questa sezione della Corte di cassazione n. 2566 del 2018, n. 15449 del 2018 e n. 23379 del 2017 si conformano, infatti, alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18574 del 2016, che nega l’applicazione della proroga in esame ai casi di fruizione dell’Iva agevolata per l’acquisto della prima casa. Proprio quest’ultima statuizione, però, è chiara nel confermare in motivazione che la detta proroga opera nelle ipotesi (fra cui rientrano quelle oggetto del contendere) di definizione delle violazioni relative alle applicazioni di agevolazioni tributarie in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni, donazioni ed Invim.

Ne consegue la fondatezza del motivo.

2. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Firenze in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito statuendo pure sulle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria

regionale di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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