Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32961 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25941-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.

72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 161/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 2.3.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del F. di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il richiedente proponeva ricorso avverso tale diniego ed il Tribunale di Ancona gli riconosceva lo status di rifugiato, in base alla situazione interna del Mali, Paese di origine del F.. Interponeva appello il Ministero dell’Interno e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva il gravame rigettando la domanda di protezione internazionale del richiedente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione F.M. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e art. 702-quater c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo il gravame interposto dal Ministero, senza considerare che esso era stato depositato dopo la scadenza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di prime cure.

La censura è infondata.

Ed invero dalla sentenza impugnata emerge che l’Amministrazione era rimasta contumace in prime cure. Di conseguenza, non poteva trovare applicazione la deroga alla disposizione generale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, secondo cui le notifiche dirette agli organi dell’Amministrazione centrale dello Stato vanno indirizzate all’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale pende la causa. Detta deroga, infatti, opera per il solo caso in cui l’Amministrazione stia in giudizio in persona del proprio funzionario; mentre, in difetto di costituzione in giudizio, vige il criterio generale di cui al già richiamato il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11.

Inoltre, con riferimento al procedimento di cui agli artt. 702 e ss. c.p.c., va ribadito che “L’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine breve di cui all’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018, Rv.649509). Ed infatti mentre il termine breve decorre, in termini ordinari (art. 326 c.p.c., comma 1), da uno specifico impulso di controparte, ovvero dalla notifica del provvedimento impugnabile, il rito sommario costituisce uno strumento che il legislatore ritiene diretto alla celerità, oltre che alla semplificazione, del giudizio. Pertanto l’applicabilità del termine breve non è affidata solo al potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare, bensì -per l’evidente interesse pubblico che ormai viene riscontrato pure nel processo civile-anche all’attività dell’ufficio che l’ordinanza ha pronunciato. E dunque, mentre la giurisprudenza di legittimità da sempre rimarca che il termine breve decorre solo dalla notifica effettuata a istanza di parte, essendo invece allo scopo irrilevante la comunicazione dell’ordinanza pronunciata fuori udienza (in termini, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5615 del 08/06/1998, Rv.516173), nel caso dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 6, la decorrenza comincia “dalla sua comunicazione o notificazione”. Se quindi l’ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace ma non è presente, non vi sarà comunicazione, perchè ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, l’ordinanza si ritiene conosciuta. Nel caso invece in cui l’ordinanza è emessa fuori udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace, a quest’ultima la cancelleria effettuerà la comunicazione (che deve essere integrale quanto a motivazione e dispositivo: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7401 del 23/03/2017, Rv. 643833), onde la parte vittoriosa sposta il suo concreto interesse alla notifica nella ipotesi in cui intenda avvalersi della sua esecutorietà, unitamente al precetto. Nel caso, infine, in cui l’ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell’ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex art. 327 c.p.c..

In definitiva, non potendosi configurare alcuna deroga ai criteri ordinari, nella specie la Corte territoriale ha correttamente applicato il termine lungo, ravvisando la tempestività dell’impugnazione proposta dal Ministero.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, perchè la Corte di Appello avrebbe negato il riconoscimento dello status di rifugiato senza tener conto della condizione interna del Paese di provenienza del richiedente la protezione (il Mali).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche con riferimento all’art. 3 Cost., perchè il giudice di merito non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela sussidiaria, omettendo di considerare la decisiva circostanza che anche le fonti qualificate del Ministero degli Esteri, aggiornate al settembre 2018, indicavano in Mali come un Paese non sicuro, nel quale non sono assicurati le libertà e i diritti fondamentali dell’uomo.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, perchè la Corte anconetana avrebbe dovuto svolgere una concreta istruttoria sulla situazione interna del Gambia.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, anche in relazione agli artt. 3 e 10 Cost., nonchè la nullità della sentenza impugnata, perchè la Corte marchigiana avrebbe dovuto considerare la condizione di vulnerabilità del F. in relazione alla condizione interna del Paese di origine.

Le censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono in parte infondate e in parte inammissibili.

In particolare, è inammissibile il quarto motivo, con il quale si censura l’omessa istruttoria in relazione alla situazione interna del Gambia, in quanto il ricorrente proviene dal Mali. Non sussiste quindi alcun interesse concreto all’impugnazione, con riguardo allo specifico profilo di doglianza.

I restanti motivi sono invece infondati in quanto dalla sentenza impugnata emerge che il F. aveva narrato di aver abbandonato il proprio Paese per motivi economici e lavorativi cfr. pag. 2 della decisione). Tale statuizione non viene specificamente attinta da alcuna delle varie censure sopra riportate, con le quali il ricorrente si limita a dolersi della mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della condizione interna del Mali, senza tuttavia addurre alcun elemento concreto a dimostrazione che il motivo del suo allontanamento da quel Paese sia stato causato da ragioni diverse da quelle prospettate dalla Corte di Appello.

Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva svolta dal Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono presupposti processuali per dichiarare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, l’obbligo di versamento da parte del ricorrente medesimo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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