Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32960 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 20/12/2018), n.32960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11863-2011 proposto da:

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELINO

LUISE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AGRIGENTO;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6/2010 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 4 novembre 2005 M.M.G. ha contestato, presso la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Agrigento aveva rettificato la dichiarazione di essa contribuente, contestando, in via presuntiva, il conseguimento di ricavi maggiori (Lire 157.506.000) rispetto a quelli dichiarati (Lire 123.310.000) ed applicando sulla differenza, pari a Lire 34.196.000, maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva e contributi previdenziali per complessivi Euro 10.102,41, con l’irrogazione di una sanzione di Euro 7.558,86.

L’impugnazione è stata fondata sull’assunto che l’Amministrazione finanziaria avesse illegittimamente motivato l’avviso di accertamento esclusivamente sulla base dei risultati dello studio di settore SG37U, nonostante lo strumento statistico costituisse una presunzione semplice priva dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e, quindi, non idonea a fondare la rettifica induttiva del reddito, essendo necessario allegare, per fondare la pretesa impositiva, elementi specificamente riferiti alla realtà economica ed alle caratteristiche dell’attività accertata.

Inoltre, la ricorrente ha contestato la “percentuale di ricarico” applicata dallo strumento statistico, senza alcuna distinzione fra i vari prodotti messi in vendita.

La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 320/04/06, ha accolto il ricorso.

Con appello notificato il 24 ottobre 2007 l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza summenzionata.

La Commissione tributaria regionale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6/35/10, ha accolto il gravame.

M.M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Amministrazione finanziaria si è limitata a depositare un “atto di costituzione” al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993, nel suo combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d), e con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2,.

In particolare, M.M.G. sostiene che il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare che l’entità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli statisticamente elaborati in via presuntiva sia condizione sufficiente ad integrare il requisito delle “gravi incongruenze” ed a legittimare la rettifica induttiva dei ricavi stessi attraverso l’esclusivo impiego dello studio di settore, dovendo, invece, l’Amministrazione finanziaria allegare elementi di riscontro specificamente riferiti all’azienda verificata che dimostrino come, nel periodo considerato, il contribuente abbia conseguito ricavi superiori al dichiarato.

Il ricorso è infondato.

Per giurisprudenza ormai consolidata, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire ulteriori dimostrazioni della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., Sez. 5, n. 21754 del 20 settembre 2017; Cass., SU, n. 26635 del 18 dicembre 2009).

Nella specie, è ammesso da entrambe le parti che la ricorrente, benchè regolarmente convocata, è rimasta inerte e non ha inviato proprie difese.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha legittimamente fondato l’accertamento in contestazione sulle risultanze degli studi di settore e sull’entità dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli statisticamente elaborati in via presuntiva.

Le difese di M.M.G. sono, poi, state esaminate dal giudice di appello, il quale le ha, però, ritenute prive di pregio con una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede e, comunque, contestata in maniera generica nel gravame. Infatti, la ricorrente ha principalmente criticato la percentuale di ricarico alla base degli studi di settore e la non adeguata considerazione del decremento demografico del luogo di esercizio della sua attività, tutti profili tenuti in conto dalla Commissione Tributaria regionale di Palermo, la quale ha osservato che l’ammontare determinato dall’Amministrazione finanziaria dei ricavi conseguibili da “ogni soggetto economico appartenente al gruppo omogeneo preso in esame” era congruo. In particolare, il giudice di appello ha rilevato che lo studio di settore conteneva “una serie di elementi di valutazione personalizzati” e riportava pure che il Comune in questione era zona “a bassissimo benessere”.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte,

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore

dell’Amministrazione finanziaria, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5A Sezione Civile, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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