Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32960 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25838-2018 proposto da:

I.O.M., rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORGIO DE SERIIS e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1739/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria emanato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona. Il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso. Interponeva appello l’ I. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, respingeva il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto I.O.M. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare, ai fini della valutazione di credibilità del racconto narrato dal richiedente, sia la condizione interna del Paese di provenienza, sia la circostanza che egli era fuggito da tale Paese con le sue due nipotì, con le quali era giunto in Italia e che erano state poste sotto la sua tutela presso la struttura di accoglienza di Carpineto, nella quale il nucleo familiare era stato ricoverato.

La censura è fondata.

Ed invero dalla sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto dell’ I., incentrato sulla fuga dal Borno State dovuta ad episodi di violenza attribuibili al gruppo terroristico “(OMISSIS)”, da un lato sulla base della valorizzazione di circostanze secondarie (la mancata individuazione sulla carta geografica del villaggio di provenienza, la circostanza che nei dintorni della città di Gwoza non vi sia un fiume, come invece il richiedente avrebbe dichiarato), dall’altro su valutazioni apodittiche e non decisive (la non credibilità che l’ I. fosse fuggito abbandonando la fidanzata o che avesse potuto percorrere molti chilometri a piedi con una gamba rotta ed una stampella di fortuna) ed infine in base alla mancanza di documentazione comprovante il fatto che le due ragazze con le quali il ricorrente era giunto in Italia fossero proprio le sue due nipoti. Nell’ambito di tale apprezzamento la Corte di merito non ha tenuto conto del fattoche all’arrivo in Italia le due ragazze di cui anzidetto fossero state comunque affidate dal Tribunale di Ascoli Piceno alla tutela dell’ I.. Tale elemento, oltre ad essere di per sè rilevante ai fini della valutazione di credibilità della storia del richiedente la protezione, smentisce l’affermazione della Corte territoriale circa l’assenza di documentazione comprovante il rapporto familiare dedotto dal richiedente.

Inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice di secondo grado ha condotto la valutazione relativa alla condizione del Paese di provenienza del richiedente la protezione facendo riferimento alla sua città natale (Benin City, situata nell’Edo State) e non invece con riguardo alla zona del Borno State, in cui l’ I. aveva dichiarato di essersi trasferito insieme alla sorella e alle due nipoti. Tale circostanza, essa pure risultante dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2) avrebbe dovuto imporre al giudice di merito un apprezzamento anche della condizione della zona del Borno State, interessata -in base alle stesse fonti internazionali citate dalla Corte di Appello di Ancona: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata- da “una situazione di rilevante insicurezza”.

Da quanto sopra discende l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione della storia raccontata dal richiedente la protezione, valutandone la credibilità sulla base degli elementi salienti e non secondari della narrazione e tenendo conto della circostanza che le due ragazze con le quali il ricorrente era giunto in Italia erano state affidate alla sua tutela sul presupposto che esse fossero sue nipoti. Dovrà inoltre apprezzare la situazione interna del Paese di provenienza dell’ I. con riferimento alla zona del Borno State, nella quale egli ha dichiarato di essersi trasferito e dalla quale ha dichiarato di essere fuggito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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