Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3296 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep.12/02/2018),  n. 3296

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

nel 2004 P.A.L. convenne dinanzi al Tribunale di Roma C.T. e la società Fondiaria-SAI Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, ascritto a responsabilità di C.T.;

nel giudizio intervenne volontariamente l’Inail, esponendo di avere corrisposto all’attrice, in adempimento dei propri obblighi istituzionali, la somma di Euro 228.505,60; che tale importo comprendeva il coacervo dei ratei di rendita già pagati all’assistita; il valore capitale della rendita ancora da pagare; le somme versate a titolo di inabilità temporanea (scilicet, l’indennizzo per il salario perduto durante il periodo di malattia); le spese sanitarie e gli interessi legali; e chiedendo la condanna dei convenuti alla rifusione di tali somme, a titolo di surrogazione;

con sentenza 9.12.2008 n. 24271 il Tribunale di Roma accolse la domanda principale e, integralmente, quella di garanzia;

con sentenza 15.1.2015 n. 277 la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello della Fondiaria-SAI, ridusse il quantum della domanda di surrogazione proposta dall’Inail alla minor somma di Euro 52.500, oltre accessori;

per quanto qui ancora rileva, la Corte d’appello pervenne alla suddetta conclusione così argomentando:

(a) l’importo complessivo del danno causato dal terzo responsabile, quantificato coi criteri del diritto civile, costituisce il limite dell’azione di surrogazione spettante all’assicuratore sociale;

(b) nella specie, P.A.L. non aveva dimostrato di avere subito alcun danno patrimoniale;

(c) ergo, la domanda di surrogazione proposta dall’assicuratore sociale poteva essere accolta solo per l’importo pagato dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico, nei limiti del danno biologico effettivamente patito dalla vittima, e liquidato coi criteri civilistici (ovvero, come detto, Euro 52.500); andava, invece, rigettata la domanda di surrogazione proposta dall’Inail con riferimento agli importi versati alla assistita a titolo di indennizzo dei pregiudizi patrimoniali;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dall’Inail, con ricorso fondato su un motivo;

nessuno degli intimati si è difeso;

CONSIDERATO che:

va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso proposto dall’Inail: si rileva infatti dagli atti (nè il ricorso, nè la sentenza impugnata ne avevano dato conto) che il presente giudizio iniziò in primo grado nel 2004, ovvero anteriormente alla modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, con la quale è stato dimezzato il termine ivi previsto per l’impugnazione delle sentenze; pertanto, essendo stata depositata la sentenza d’appello il 15.1.2015, ed essendo stato consegnato il ricorso per cassazione all’ufficiale giudiziario per la notifica il 28.1.2016, il termine annuale previsto dalla norma appena ricordata non era spirato alla data della proposizione dell’impugnazione (tenendo ovviamente conto del periodo di sospensione feriale);

con l’unico motivo di ricorso, l’Inail sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; è denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1916 c.c.; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha escluso la surrogazione dell’Inail per le somme erogate ad P.A.L. a titolo di indennizzo di pregiudizi patrimoniali, sul presupposto che questa non avesse patito alcuno di tali pregiudizi; tale rilievo, osserva l’Istituto ricorrente, è erroneo, perchè P.A.L. aveva patito un danno patrimoniale, rappresentato dalle spese sostenute per curarsi, e dunque almeno nei limiti di tale pregiudizio la domanda di surrogazione si sarebbe dovuta accogliere;

il motivo è fondato;

la surrogazione dell’assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile;

i presupposti della surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l’assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile; che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi; che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (da ultimo, ma ex multis, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015);

nel caso di specie l’Inail ha indennizzato alla vittima due tipi di danno:

(a) il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;

(b) il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti:

(b1) la riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16%, e che vene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell’Allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b));

(b2) la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l’Inail indennizza col pagamento d’una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1);

(b3) le spese sanitarie (che l’Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 86 e ss. cit.);

può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali appena ricordati sia indennizzato dall’Inail anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere patito, civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno; l’incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’Inail senza alcun accertamento concreto circa l’esistenza d’un danno patrimoniale, che la legge – nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale – presume esistente juris et de jure quando l’invalidità permanente sia superiore al 16%;

pertanto l’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale “presunto”, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;

non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennità giornaliera D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 68 e di anticipazione delle spese mediche D.P.R. 1124 del 1965, ex art. 68;

con tali importi, infatti, l’Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi;

se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo ai sensi dell’art. 1916 c.c.;

ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. D.P.R. cit.) l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perchè la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita; e va da sè che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile;

il ricorso, pertanto, coglie nel segno là dove ascrive alla sentenza impugnata di avere erroneamente negato il diritto di surrogazione dell’Istituto per le somme pagate a titolo di indennizzo dei pregiudizi patrimoniali diversi dalla riduzione della capacità di lavoro, costituendo tale statuizione una violazione dell’art. 1916 c.c.;

deve tuttavia soggiungersi che l’Inail ha censurato col proprio ricorso per cassazione la sentenza d’appello nella sola parte in cui ha escluso la surrogazione per le somme pagate a titolo di spese mediche, sicchè solo entro questo importo il ricorso può essere accolto;

la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel riesaminare la domanda di surrogazione dell’Inail applicherà il seguente principio di diritto:

“l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 68 (che non vengono più in rilievo nel presente giudizio), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss. cit., perchè tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l’assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 c. c.. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell’illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta”;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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