Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32959 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24829-2018 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDINE PACITTI

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE

CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1363/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria emanato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona. Il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso. Interponeva appello il C. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, respingeva il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto C.M. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della tutela invocata dal richiedente senza considerare in alcun modo la condizione del Paese di provenienza.

La censura è fondata.

Ed invero sia nel motivo di ricorso che nella sentenza si dà atto che il Ministero degli Esteri aveva emesso un avviso sullo stato di criticità e pericolosità di diverse zone della Guinea Conakry, dalla quale il C. proviene. La Corte di Appello ha ritenuto che tale avviso, che indicava il rischio di esposizione ad azioni terroristiche internazionali in Guinea, evidenziasse un pericolo soltanto generico, comune alla maggior parte dei Paesi del mondo e, come tale, non idoneo a legittimare il riconoscimento della tutela invocata dal richiedente.

La motivazione della Corte territoriale è meramente apparente e, quindi, va considerata come sostanzialmente omessa. Sul punto, occorre ribadire che “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887).

Nel caso di specie la Corte marchigiana ha dato atto dell’esistenza di un avviso di pericolo proveniente da una fonte particolarmente qualificata – il Ministero degli Esteri- e relativo all’intero territorio della Guinea Conakry ma non ha condotto alcuna disamina sulle informazioni contenute in detta fonte, escludendone la rilevanza (ai fini della concessione della protezione invocata dal richiedente) sulla base di enunciati meramente assertivi e pervenendo a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie, attraverso un percorso motivo meramente figurativo e quindi apparente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16247 del 20/06/2018, Rv. 649483; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Va in proposito ribadito che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 6-5 Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793).

Da quanto sopra discende l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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