Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32954 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 20/12/2018), n.32954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20811/2011 R.G. proposto da

Kemimpex Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto Serra, con

domicilio eletto presso l’Avv. Marco Beccia in Roma Piazza Farnese

n. 101, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna sez. staccata di Parma n. 82/22/11, depositata

il 4 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2018

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo, assorbito il secondo.

Udito l’Avvocato dello Stato Roberta Guizzi che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Kemimpex Srl, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti chimici ad uso industriale, farmaceutico e veterinario, impugnava l’avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle dogane in relazione all’importazione, con bollettà doganale del 16 luglio 2008, di merce (nella specie cartoni di Vitamina B12) con applicazione dell’Iva agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria, cui doveva ritenersi soggetta per la mancata concreta destinazione del prodotto per la preparazione di mangimi e per il consumo animale.

Obbiettava la contribuente che l’agevolazione aveva natura oggettiva e non soggettiva, dovendosi guardare al bene in sè a prescindere dall’uso conforme dell’acquirente finale, sicchè il beneficio doveva riconoscersi non solo per gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività zootecniche ma anche per quelli compiuti dall’impresa intermediaria.

La Commissione tributaria provinciale di Parma rigettava il ricorso. Il giudice d’appello riteneva inammissibile e, comunque, infondato il gravame della società, confermando la sentenza impugnata.

Kemimpex Srl ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

La contribuente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per aver la CTR ritenuto inammissibile l’atto di appello per difetto di specificità.

2. Il motivo è fondato.

2.1. In via generale, va rilevato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Tale principio, più volte applicato quando all’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo (tra le molte, v. Cass. n. 1200 del 22/1/2016; Cass. n. 16163 del 3/8/2016; Cass. n. 7639 del 22/03/2017; Cass. n. 9937 del 20/04/2018; Cass. n. 11061 del 11/05/2018).

E’ invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27199 del 16/11/2017) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicchè alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice.

Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo “l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Sez. U, n. 27199/2017), i motivi d’appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto d’appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicchè essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall’intero atto d’impugnazione.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“in tema di contenzioso tributario” la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.

3.2. Orbene, nel caso in esame,, è avvenuto proprio quanto appena indicato, come pure emerge dalla stessa pronuncia impugnata (oltre che dall’atto, integralmente riprodotto per autosufficienza, che, tra l’altro, contrasta esplicitamente la sintetica decisione di primo grado).

E’ la stessa Commissione giudicante a evidenziare, infatti, che la parte appellante aveva ribadito – con il gravame – le medesime ragioni di impugnazione originariamente proposte, che si ponevano in diretto ed oggettivo contrasto con le ragioni su cui era fondata la pronuncia impugnata, da cui promana – per conseguenza necessaria – quell’intento critico che, invece, la Commissione regionale ha ritenuto (contraddittoriamente, peraltro, avendo pure esaminato nel merito le ragioni di censura, ben chiaramente identificabili) assente.

3. Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, in relazione alla Tabella A, parte III, nonchè della Dir. n. 2006/112/CE, art. 98, in relazione all’Allegato III, è invece inammissibile per difetto di interesse.

Costituisce ius receptum, infatti, che “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” che resta ininfluente ai fini della decisione (Sez. U, n. 3840 del 20/02/2007; recentemente v. Cass. n. 17004 del 20/08/2015; Cass. n. 30393 del 19/12/2017; Cass. n. 16410 del 21/06/2018).

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, dunque, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame e a liquidare le spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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