Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32954 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.H., rappr. e dif. dall’avv. Roberto Maiorana, elett. dom.

presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Angelico n. 38,

roberto.maiorana.avvocato.pe.it come da procura in calce all’atto.

– ricorrente-

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ope legis dall’Avvocatura dello Stato, dom. presso i suoi Uffici, in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente-

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Roma;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 18.10.2018, n. 9016/2018,

R.G. 3194/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 14.11.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.H. impugna la sentenza App. Roma 18.10.2018, n. 9016/2018, R.G. 3194/2017 che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Roma 14.4.2017 che aveva negato la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno, così non accogliendo l’opposizione del ricorrente al provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i relativi presupposti;

2. la corte ha ritenuto inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per difetto di specifiche censure ad opera dell’impugnante, rilevando l’estraneità al giudizio del tema della regolarità del procedimento amministrativo, l’inconferenza della critica alla inattendibilità della parte, la genericità del pericolo invocato per la protezione sussidiaria;

3. il ricorso è su cinque motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., avendo errato la corte ove ha negato la specificità dei motivi d’appello;

2. con il secondo motivo si censura l’erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente avanti alla commissione territoriale e delle allegazioni relative alla condizione personale;

3. il terzo motivo contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, con riguardo alla mancata concessione della protezione sussidiaria in rapporto alle condizioni attuali del Bangladesh;

4. il quarto motivo censura la mancata concessione della protezione umanitaria, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, art. 10 Cost., essendo mancata un’indagine sui seri motivi e la vulnerabilità, dovendo la misura essere accordata anche in difetto di prova di una personalizzazione del grave danno;

5. con il quinto motivo si deduce la violazione del principio del non refoulement, essendo mancata l’analisi delle gravi conseguenze personali che il ricorrente subirebbe in caso di rientro forzato;

6. il primo motivo è fondato, conseguendone l’assorbimento dei restanti; premette il Collegio che nella controversia trova luogo il principio per cui “in tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017” (Cass. 18295/2018); conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello rese su ricorsi originariamente introdotti anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina;

7. la drastica premessa argomentativa della corte, anche a volerne leggere una successiva integrazione – alla stregua di duplice ratio decidendi – ove riprende i motivi di appello e ne riassume l’insufficienza, proprio per la assenza di motivazioni sul punto, dà conto di non aver seguito il principio, qui da ribadire, per cui “affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell’atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicchè deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. 18704/2015, 1280/2016);

8. orbene, nella specie la parte, assolvendo in questa sede al proprio onere di specificità dell’impugnazione (Cass. 13403/2019), ha riportato e riassunto i motivi di appello sottoposti alla corte romana, senza che questa – oltre il richiamo a precedenti sul punto – abbia dato conto delle ragioni per le quali quelli erano affetti da genericità; va così data continuità al principio per cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. s.u. 27199/2017, Cass. 15535/2018);

il ricorso va dunque accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio alla stessa corte, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del procedimento, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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