Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32953 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 20/12/2018), n.32953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20700/2011 R.G. proposto da

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Riso Mittino Riseria d’Italia Srl, rappresentata e difesa dall’Avv.ti

Felice Patriarca, con domicilio eletto presso l’Avv. Cinzia De

Micheli in Roma via Tacito n. 23, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria rregionale del

Piemonte n. 26/10/11, depositata il 21 aprile 2011, notificata il 26

maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2018

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Riso Mittino Riseria d’Italia Srl impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane, con il quale veniva recuperata la maggior Iva non versata, oltre interessi e sanzioni, per l’anno 2006, sull’assunto che le confezioni di riso spezzato poste in vendita dalla contribuente dovessero essere soggette all’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata del 4%, trattandosi di preparazioni alimentari destinate al consumo di cani e gatti.

La Commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva l’impugnazione. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 413 del 1991, art. 75, laddove la CTR ha interpretato la locuzione “preparazione” di cui alla citata norma come fondante la distinzione tra “alimenti naturali semplici”, sottoposti all’Iva del 4%, e “quelli frutto di una miscela di più elementi nutritivi”, cui si applica l’aliquota ordinaria.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La Corte, invero, ha già avuto occasione di esprimersi sulla questione in esame con la sentenza n. 8815 del 04/05/2016, ai cui principi non v’è ragione di discostarsi.

2.2. La L. n. 413 del 1991, art. 75, comma 6, prevede che “a decorrere dall’i gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte 2 della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all’aliquota dell’imposta del valore aggiunto” all’epoca del 20%.

La ratio della disposizione, come sottolineato dalla Corte, è peraltro intesa a scoraggiare i fenomeni evasivi che hanno talora campo nel settore della vendita dei prodotti destinati all’alimentazione di cani e gatti, favoriti dalla circostanza che essi utilizzano sovente materie prime riconducibili alla categoria merceologica dei “mangimi semplici di origine vegetale” per i quali la Tabella A, Parte 2, voce 20 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce la più favorevole aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria.

La locuzione “preparazioni” ivi contenuta, dunque, non appare di dirimente portata e, anzi, “è in sè oggettivamente neutra, privo di una valenza semantica univocamente interpretabile”.

La stessa contribuente, del resto, nel controricorso (con rinvio alle deduzioni già espresse nel parallelo giudizio di cui alla citata decisione) dedica, in funzione della negazione della qualificazione della spezzatura di riso come “preparazione”, numerosi passaggi alla descrizione del processo di lavorazione del riso greggio, di cui la spezzatura costituisce una fase intermedia di raffinazione dell’originaria materia prima, prospettiva che, tuttavia – come precisato dalla Corte – non esclude che anche gli alimenti destinati ad uso zootecnico, quando utilizzino materie prime di origine vegetale (come, per l’appunto, il riso greggio), possano costituire oggetto di un’attività di “preparazione”, segnatamente allorchè la materia prima originaria sia sottoposta ad operazioni di pulitura e raffinazione che la rendono idonea all’impiego nell’allevamento degli animali.

2.3. Escluso, dunque, che per l’interpretazione della norma il termine “preparazioni” abbia rilievo decisivo, la valutazione deve spostarsi sulla ulteriore locuzione “condizionate per la vendita al minuto”.

Se, infatti, la spezzatura di riso non è una preparazione necessariamente destinata al consumo di cani e gatti, non è la sua classificazione merceologica che ne determina il regime impositivo, quanto piuttosto il fatto che essa sia destinata all’alimentazione di cani e gatti, nel riconoscere il quale è il condizionamento per la vendita al minuto, quale complesso “delle indicazioni apposte in qualsiasi forma sulla confezione stessa in merito al contenuto e al modo di utilizzo”, che costituisce, secondo le note esplicative adottate dal Consiglio di cooperazione doganale in relazione alla voce 3004.90 per una categoria similare di prodotti (nella specie prodotti farmaceutici) (Risoluzione n 106/03), il criterio per la corretta interpretazione della fattispecie.

2.4. La CTR ha dunque errato nell’interpretare ed applicare la L. n. 413 del 1991, art. 75, comma 6, poichè ha ritenuto, ai fini della corretta individuazione dell’aliquota applicabile, doversi distinguere tra “alimenti naturali semplici” e “quelli frutto di una miscela di più elementi nutritivi”, e, dunque, in relazione alla classificazione merceologica del bene, mentre doveva considerare il concreto condizionamento (desumibile, in particolare, dalle modalità di confezionamento e dalie indicazioni eventualmente apposte sulle singole confezioni) della merce per la vendita al minuto per l’alimentazione di cani e gatti.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente che, in applicazione del principio di diritto di cui al punto 2.4., provvederà ad un nuovo esame e a liquidare le spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA