Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32952 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 20/12/2018), n.32952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11135/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Unicredit Spa (già Capitalia Spa” già Banca di Roma Spa,

incorporante per fusione Banca Mediterranea Spa, a sua volta

incorporante per fusione General Factor Spa), rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Cesare Massimo Bianca e Piera Cartoni Moscatelli, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma via Muzio Clementi n.

70, giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3441/2010,

depositata il 6 settembre 2010, notificata il 23 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2018

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Zeno Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Uditi gli Avv.ti Cesare Massimo Bianca e Piera Cartoni Moscatelli per

la società Unicredit Spa che hanno concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Dogana di Castellamare di Stabia concedeva, nel 1991-1992, alla Casillo Grani Snc l’autorizzazione all’esportazione verso paesi extracomunitari di prodotti agricoli in regime di prefinanziamento, con rilascio delle relative bollette doganali.

Queste venivano girate dalla società alla General Factor Spa (ora, a seguito di trasformazioni e incorporazioni, Unicredit Spa), che le presentava all’incasso percependo la somma di L.. 45.729.130.540.

Nel 2000 l’Agenzia delle dogane accertava l’indebita percezione delle restituzioni all’esportazioni da parte della Casillo Grani Snc (trattandosi di beni appartenenti all’AIMA e non esportati), revocava i decreti di autorizzazione al pagamento e, con note del 12 aprile e del 1 agosto 2001, chiedeva alla General Factor il rimborso delle somme riscosse.

L’istituto di credito conveniva in giudizio l’Amministrazione finanziaria per accertare l’insussistenza del diritto alla restituzione della somma, chiedendo, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni.

La domanda era accolta dal Tribunale di Roma; la sentenza era confermata dalla competente Corte d’appello.

L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo, cui resiste Unicredit Spa con controricorso, che deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1992 c.c., del R.D. n. 65 del 1896, art. 260,del Reg. n. 3665/87/CEE, dei principi generali in materia di titoli di credito, di bolletta doganale, di restituzioni all’esportazione.

2. Il motivo è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

2.1. Appare opportuno preliminarmente inquadrare la vicenda sì da meglio delineare la questione in giudizio. In particolare:

– la Casillo Grani Snc aveva manifestato l’intento di esportare verso un paese extracomunitario una certa quantità di grano duro, così maturando, ad operazioni compiute, il diritto, in forza del Reg. 3665/87/CEE, ad ottenere delle “restituzioni” (ossia a ricevere una sovvenzione) da parte dell’Unione Europea;

– il regolamento consente che, su tali importi, gli Stati nazionali possano erogare anticipazioni (“prefinanziamenti”) purchè la merce sia sottoposta a controllo doganale e venga prestata congrua cauzione (per un valore maggiorato del 20%);

– posti in essere tali adempimenti, possono essere rilasciate le bollette doganali, che costituiscono documento valido per riscuotere il prefinanziamento perchè rappresentative del credito e non delle merci (che sono sottoposte a controllo doganale), sicchè esse sono suscettibili di circolazione mediante girata.

2.2. Tali circostanze sono invero pacifiche e trovano ulteriore riscontro nelle bollette stesse, riprodotte dalla controricorrente.

La questione controversa riguarda, difatti, solo le caratteristiche della legge di circolazione dei titoli e la “causalità” del diritto incorporato.

Secondo l’Agenzia delle dogane, infatti, la natura di titolo di credito di diritto pubblico della bolletta doganale determina il recupero del rapporto causale e, dunque, ove l’esportazione non sia stata compiuta, la qualità di obbligato in solido del giratario con l’esportatore.

In altri termini, la circolazione cartolare avrebbe ad oggetto un diritto per sua natura condizionato, come confermerebbe il R.D. n. 65 del 1896, art. 260, che equipara il giratario della bolletta all’esportatore per quanto riguarda le restituzioni su merci esportate.

2.3. La problematica in giudizio, invero, è stata ripetutamente oggetto di disamina da parte della Corte in controversie relative (anche) al medesimo rapporto e alle medesime parti, con affermazione del principio, che deve trovare applicazione anche in questo caso, per cui “La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle “restituzioni”, il diritto dell’esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell’amministrazione ancora prima di avere effettuato l’esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l’amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all’obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle “restituzioni”” (Cass. 19156 del 15/12/2003; Cass. n. 369 del 14/01/2004; Cass. n. 335 del 11/01/2006; Cass. n. 3769 del 21/02/2006; Cass. n. 14266 del 19/06/2007; Cass. n. 5098 del 03/03/2009; Cass. n. 15671 del 03/07/2009).

In applicazione dell’anzidetto principio, dunque, va affermato che la banca non fu parte del rapporto causale (del resto assistito da altre e separate garanzie), intercorrente fra la società Casillo Grani Snc e l’erario, sicchè essa non può essere chiamata a rispondere dell’inadempimento di obbligazioni facenti capo all’esportatore, laddove, il rapporto fra l’amministrazione e la banca fu di natura meramente cartolare per esaurirsi col pagamento, a fronte della presentazione del titolo, della somma in esso indicata.

2.4. E’ poi inconferente il richiamo al R.D. n. 65 del 1896, art. 260, che equipara esportatore e giratario della bolletta doganale, al fine della restituzione dei diritti spettanti su merci esportate.

L’equiparazione fra diritto alle restituzioni e diritto al prefinanziamento (opportunità, quest’ultima, non esistente nel 1896) non è sostenibile, per l’assorbente ragione che il primo, a differenza del secondo, sorge solo ad esportazione effettuata (v. specificamente Cass. n. 14266 del 19/06/2007, che precisa “il giratario, nella disciplina precomunitaria della materia, inevitabilmente sopportava lo stesso rischio del girante alla perdita delle “restituzioni”, per mancata esportazione delle merci, ed anche, eventualmente, quello per il rimborso di somme che fossero risultate indebitamente percette. Nella situazione attuale, invece, la bolletta doganale attestante il diritto al prefinanziamento è titolo rappresentativo di un credito di denaro, esigibile nei confronti dell’amministrazione ancor prima di avere effettuato l’esportazione, e quindi a prescindere da essa”).

3. Orbene, a fronte della univoca e consolidata giurisprudenza della Corte, tutta anteriore alla proposizione del ricorso (e relativa, come sopra evidenziato, anche a numerose altre controversie sullo stesso rapporto e parti), l’Agenzia ricorrente non ha addotto alcun argomento per mutare il richiamato orientamento, sicchè il motivo (e il ricorso stesso attesa l’unicità della doglianza) va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane al pagamento delle spese a favore della contribuente, che liquida in complessivi Euro 40.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di Legge.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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