Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3295 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3295 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 7931-2011 proposto da:
AZZARELLI ADOLFO C.F. ZZEDLF41L18I888A, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. G. AVEZZANA 2/B, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2015
4779

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A C.F. 0155570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che

Data pubblicazione: 19/02/2016

la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 975/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 13/04/2010 r.g.n. 621/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AMENDOLA;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega Avvocato
MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

,

udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro
Svolgimento del processo

1.- Con sentenza del 13 aprile 2010, la Corte di Appello di Roma, in
accoglimento dell’impugnazione proposta da Rete Ferroviaria Italiana Spa nei
confronti di Adolfo Azzarelli, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui alla società
era stato ingiunto il pagamento di somme a titolo di retribuzioni maturate e non
corrisposte nell’intervallo di tempo intercorso tra la data in cui il lavoratore –

esercitato il diritto di opzione ed il momento in cui detta indennità era stata
pagata.

2.— Per la cassazione di tale sentenza Adolfo Azzarelli ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo. Ha resistito la società con controricorso,
illustrato da breve memoria.

Motivi della decisione

3.—

Con l’unico motivo di gravame si denuncia violazione o falsa

applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 18 della I. n. 300
del 1970, degli artt. 12 e 14 delle disp. preliminari al cod. civ., degli artt. 1285 e
1286 cod. civ.., criticando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha
disconosciuto il diritto del lavoratore – giudizialmente reintegrato a mente
dell’art. 18 della I. n. 300 del 1970 – al pagamento delle retribuzioni maturate e
non corrisposte nell’intervallo di tempo intercorso tra la data in cui l’Azzarelli
aveva esercitato il diritto di opzione ed il momento in cui detta indennità era
stata pagata.
La censura è infondata alla stregua del principio di diritto espresso dalle
Sezioni unite di questa Corte n. 18353 del 2014, in base al quale: “Ove il
lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.

d. tutela reale – quale è

quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dalla L. 20 maggio
1970, n. 300, art. 18, nel testo precedente le modifiche introdotte con la L. 28
giugno 2012, n. 92 – opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18 cit., comma 5, il rapporto di lavoro
si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che
permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta
dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo
retributivo con la conseguenza che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento di
tale indennità è soggetto alla disciplina della

R.G. n. 7931/2011
Udienza 3 dicembre 2015
Presidente MAcloce Relatore Amendola

mora debendi

in caso di

giudizialmente reintegrato a mente dell’art. 18 della I. n. 300 del 1970 – aveva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro
inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del
datore di lavoro, quale prevista dall’art. 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di
cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”.
A tale principio di diritto – al quale la Sezione lavoro si è pienamente
conformata (cfr. Cass. n. 25679 del 2014 e nn. 1169, 3237, 9479 e n. 18098 del
2015) – il Collegio intende dare piena continuità.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale che ha dato luogo all’intervento
delle Sezioni unite successivo alla proposizione dei ricorso per cassazione
dell’istante, ricorrono le condizioni per compensare integralmente le spese del
presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, co i deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015
Il Presid te

Il rel tore

Dott. Luigi acioce

Dott. Fab izio Amendola

Il Fufizionario Giudiziario
Dott.ssa

Depositate n an e n
oggi

1 9 FE8
, ………………

……..

Il Funzionario G’
Do

R.G. n. 7931/2011
Udienza 3 dicembre 2015

4.— Pertanto il ricorso deve essere respinto.

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