Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3295 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3295 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 9541-2012 proposto da:
MARANGOLO SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA
MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato TROPEA SERGIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati FONDACARO GIOVANNA,
MIRONE GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 D.P. di Catania in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2014

avverso la sentenza n. 75/31/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
25.11.2010, depositata il 24/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 09541 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, appello proposto
contro la sentenza della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso della
contribuente “Marangolo srl” avverso provvedimento di revoca del credito di
imposta per l’anno 2003, revoca giustificata sull’assunto che la contribuente
esercitasse attività esclusa dai benefici di cui alla legge n.449/1997, e cioè attività di
trasporto.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che era risultato dalla stessa
documentazione prodotta dalla contribuente (certificazione della Camera di
Commercio, fatture per trasporti etc..) l’esercizio dell’attività di trasporto per conto
terzi, anche se svolta attraverso altri soggetti, tanto che la stessa contribuente aveva
evidenziato negli atti difensivi i considerevoli costi sostenuti per avvalersi delle
prestazioni dei predetti soggetti. Nello stesso senso deponeva l’ampia gamma di
servizi svolti dalla contribuente, tutti sostanzialmente connessi con l’attività
trasporto.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo

motivo (centrato su vizio di

insufficiente e contraddittoria

motivazione, in relazione all’art.360 primo comma n.5 cpc”), la ricorrente si duole
del fatto che il giudice del merito abbia contraddittoriamente argomentato il proprio
convincimento circa l’affermato svolgimento di attività di trasporto da parte di essa
ricorrente medesima. Detta contraddizione è manifestamente insita nell’assunto

3

Osserva:

secondo cui proprio dalla fatturazione a terzi di compensi per prestazioni di trasporto,
così come dalla variegata prestazione di servizi accessori al trasporto si doveva
desumere la prova dell’esercizio da parte della contribuente di siffatta tipologia di
attività.
Il motivo appare fondato e può essere accolto, con assorbimento del residuo.

parte contribuente (non specificamente contestati dalla parte intimata nel proprio
controricorso), si palesa manifesto che il giudice del grado di appello ha giustificato il
proprio convincimento in maniera intimamente contraddittoria, e cioè sulla scorta di
considerazioni che non avrebbero avuto alcuna valenza logica per consentire di
indurre che l’odierna ricorrente abbia direttamente svolto la attività di trasporto.
Ed invero, né corrispondere compensi a terzi per prestazioni di trasporto né esercitare
attività ausiliarie a quelle di trasporto può essere considerato equivalente all’esercizio
diretto dell’attività di trasporto, per ragione della logica comune che ineluttabilmente
smentisce una siffatta deduzione.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere,
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo
giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle
questioni oggetto dell’atto di appello e regolerà anche le spese del presente grado di
giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 luglio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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Alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio dalla

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto ,.
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

grado.

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