Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3295 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3295 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28043-2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, non in proprio ma in nome
e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING &
FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA,
quale rappresentante della medesima, giusta procura del 9 maggio
2013 ai rogiti del dott. Mario Zanchi, notaio in Siena (Rep.
32357/Racc. 15182), in persona di Renato Foti, nella qualità di
responsabile del Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Roma
della predetta Banca Monte dei Paschi di Siena SPA e rappresentante
della medesima, giusta procura del 24 giugno 2013 ai rogiti del dott.
Mario Zanchi, notaio in Siena (Rep. n. 32491/Racc. n. 15267),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CESI 72, presso lo studio
dell’avvocato DAVIDE PIRROTTINA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

contro
MARCO MARROCCO, in qualità di amministratore e titolare della
DA.SI di MARCO MARROCCO & CO. SAS, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato MARIA
GAGLIARDI, che lo rappresenta e difende;

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 646/2015
del TRIBUNALE di SIENA, emessa il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede
che questa Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del
Tribunale di Siena, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49,
secondo comma, cod. proc. civ..
Rilevato che
con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di
Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese
S.p.a., ha chiesto la restituzione dell’immobile di proprietà della
banca istante, già oggetto di locazione finanziaria a favore di DA.SI .
di Marco MARROCCO & C. s.a.s. in virtù di contratto risolto dalla
Banca avvalendosi della clausola risolutiva espressa in esso prevista,
a seguito dell’inadempimento della utilizzatrice;
il contratto prevedeva, quale Foro convenzionale, in via esclusiva,
l’adito Tribunale di Siena;
con ordinanza del 26 ottobre 2016 il Giudice adito ha accolto
l’eccezione proposta dalla società convenuta di incompetenza
territoriale, ritenendo inderogabile, in base al combinato disposto

Ric. 2016 n. 28043 sez. M3 – ud. 25-10-2017
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– resistente –

degli artt. 447-bis e 21 cod. proc. civ., il forum rei sitae, essendo
l’immobile sito in Roma, e dichiarando nulla la clausola
compromissoria che individuava il foro di Siena come foro ex art. 28
cod. proc. civ., in quanto in contrasto con norma inderogabile, e ha,
quindi, dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del

avverso la predetta ordinanza Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a., nella dedotta qualità, ha proposto istanza di regolamento di
competenza sulla base di un unico motivo;
Marco Marrocco, in qualità di amministratore e titolare della
DA.SI . di Marco MARROCCO & C. s.a.s., ha depositato memoria
difensiva;
Il P.M. ha chiesto che questa Corte dichiari la competenza del
Tribunale di Siena, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49,
secondo comma, cod. proc. civ.;
considerato che
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
con l’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
degli artt, 21 e 447-bis cod. proc. civ., sostiene la ricorrente che
erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso all’esame
l’art. 447-bis cod. proc. civ., trattandosi di contratto di locazione
finanziaria, e che, essendo inapplicabile al caso di specie il combinato
disposto degli artt.

447-bis

e 21 cod. proc. civ., altrettanto

erroneamente il Tribunale ha ritenuto nulla la clausola derogatoria
della competenza che indica in via esclusiva la competenza del
Tribunale di Siena, specificamente sottoscritta dalle parti ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. previo richiamo
numerico e testuale, con preclusione, quindi, del concorso di qualsiasi
altro foro alternativo e con conseguente erroneità della declaratoria di

Ric. 2016 n. 28043 sez. M3 – ud. 25-10-2017
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Tribunale di Roma;

incompetenza del giudice adito e dell’affermata competenza del
Tribunale di Siena;
non sussiste l’inammissibilità del ricorso, eccepita dal resistente
(v. memoria difensiva p. 2), per mancata formulazione del quesito di
diritto, atteso che l’art. 366-bis cod. proc. civ. è stato abrogato

non è applicabile, ratione temporis, nel caso all’esame;
come pure rilevato dal P.G., effettivamente il Giudice adito non ha
considerato che il contratto intercorso inter partes era di locazione
finanziaria e va ribadito in questa sede che la controversia avente ad
oggetto una domanda relativa ad un contratto atipico di leasing
finanziario non rientra, ai fini della determinazione della competenza
del giudice adito, fra quelle indicate dall’art. 447-bis cod. proc. civ., e,
in particolare, fra quelle in materia di locazione di immobili urbani
(Cass., ord., 23/10/2014, n. 22532);
esclusa l’applicabilità nella specie del rito locatizio e non
vertendosi di un contratto di locazione immobiliare, viene meno
anche il criterio di collegamento della competenza territoriale
inderogabile ex art. 447-bis e 21 cod. proc. civ., sicché ben può
operare una valida deroga convenzionale ex art. 29 cod. proc. civ.;
è palesemente infondata l’eccezione della resistente DA.SI . basata
sulla pretesa propria natura di consumatore, non potendosi mai
considerare tale una società, nemmeno se a base personale, come si
evince dal chiaro disposto dell’art. 3, lett. a), d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (cod. consumo), non rilevando che, in concreto,
l’immobile fosse destinato dalla società al godimento personale da
parte del suo amministratore, essendo la società — e non il suo socio
accomandatario — la parte contrattuale;
l’approvazione della clausola derogativa della competenza
territoriale non richiede altro che una ulteriore sottoscrizione alla
dichiarazione con la quale vengono chiaramente richiamate, con
Ric. 2016 n. 28043 sez. M3 – ud. 25-10-2017
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dall’art. 47, comma 1, lett. d), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e

esatta specificazione del relativo numero (o lettera), le clausole
vessatorie eventualmente introdotte nel contratto, senza bisogno che
tale dichiarazione, ulteriormente sottoscritta, ripeta il tenore o il
contenuto della clausola (Cass., ord., 19/05/2017, n. 12739);
nella specie, la clausola del foro convenzionale è richiamata in

contraente non predisponente (v. contratto di locazione in atti),
sicché non è applicabile l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità che ha ritenuto inidonea – per i fini previsti dall’art. 1341,
secondo comma, cod. civ. – la sottoscrizione apposta ad un elenco
cumulativo delle clausole vessatorie, nei casi in cui la tecnica
redazionale impiegata rendeva estremamente difficoltoso, per il
contraente che non aveva predisposto il contratto, l’individuazione di
tali clausole (ad esempio, essendo il richiamo effettuato
indistintamente a clausole vessatorie e non, costituenti nel loro
insieme la più parte dello strumento negoziale o tutte le sue
condizioni generali) (ex multis, v. Cass., ord., 11/06/2012 n. 9492);
conclusivamente, pertanto, va dichiarata la competenza del
Tribunale di Siena, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini
di legge;
sono inammissibili, in questa sede, le doglianze con cui il
resistente lamenta che, nel caso di specie, sia stato applicato il rito
sommario ex art. 702-bis e sgg. cod. proc. civ.;
le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del
merito;
stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per
il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma
1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovut
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
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modo chiaro nella dichiarazione recante la seconda sottoscrizione del

P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Siena, dinanzi al
quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.

Il Presidente

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