Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3295 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 11/02/2020), n.3295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21774/2019 R.G. proposto da

S.N., rappresentata e difesa dall’Avv. Federica

Cerrato, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 26, presso lo

studio dell’Avv. Maria Cristina Pieretti;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Fracasso,

con domicilio eletto in Roma, circonvallazione Clodia, n. 165,

presso lo studio dell’Avv. Silvana Lombardi;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Ivrea depositata il 5 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2020 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale di Lecce.

Fatto

RITENUTO

Che:

S.N., già convivente more uxorio con P.G., dal quale aveva avuto una figlia di nome E., convenne l’uomo dinanzi al Tribunale di Ivrea, per sentir disporre, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., l’affidamento esclusivo della minore in suo favore, con la collocazione della stessa presso di lei e la determinazione delle modalità di visita da parte del padre, nonchè del contributo da quest’ultimo dovuto per il mantenimento della figlia;

che si costituì il P., ed eccepì l’incompetenza per territorio del Giudice adito, chiedendo nel merito disporsi l’affidamento congiunto della minore, ed in subordine l’affidamento esclusivo in suo favore, con la determinazione delle modalità di visita da parte della madre e del contributo dalla stessa dovuto per il mantenimento della figlia;

che con ordinanza del 5 giugno 2019, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Lecce;

ch avverso la predetta ordinanza la Sebastianelli ha proposto istanza di regolamento di competenza, alla quale il P. ha resistito con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con atto sottoscritto il 18 dicembre 2019, e notificato in pari data alla controparte, il difensore della ricorrente, in virtù dei poteri conferitigli con la procura rilasciata in calce al ricorso, ha rinunciato all’impugnazione, dichiarando che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo;

che con atto sottoscritto anche dal difensore il 2 gennaio 2020, e depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020 unitamente alla rinuncia, il resistente ha dichiarato di accettarla;

che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’adunanza camerale, ricorrono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte del resistente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna della rinunciante alle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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