Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3295 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 10/02/2011), n.3295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

ETRUSCA s.p.a. di Assicurazioni Generali in liquidazione coatta

amministrativa;

– intimata –

avverso la decisione n. 222/26/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 19 novembre 2007, depositata il 29

febbraio 2008, R.G. 516/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 28 giugno 2010 è stata depositata una relazione

che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei

fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della società Etrusca s.p.a. in liquidazione, del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la richiesta di rimborso delle ritenute d’acconto subite, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, sugli interessi attivi maturati nell’anno 1988 su depositi in c/c detenuti presso vari istituti di credito per un ammontare complessivo di 8.508,45 Euro. La società in liquidazione riteneva infatti che le ritenute fossero da considerare operate illegittimamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 10 e in dispregio al principio della par condicio creditonm. Si è costituito l’Ufficio rilevando che nessuna norma abilita gli istituti di credito, sostituti di imposta, a non effettuare la ritenuta sugli interessi maturati sui conti correnti della società in liquidazione e che, nella ipotesi di mancanza di residui attivi, all’esito della procedura concorsuale, può trovare applicazione il meccanismo di rimborso previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11 (T.U.I.R.) a favore del commissario liquidatore chiamato ad attivarsi per il rimborso dell’eccedenza;

2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R,, ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 125, D.P.R. n. 42 del 1988, artt. 18 e 31 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 10;

4. l’Agenzia ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se l’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere soggetta all’imposta sul reddito di impresa, sia per il reddito prodotto nel periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio e il provvedimento che ordina la liquidazione amministrativa, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della procedura (non rilevando in contrario la circostanza che – per il combinato disposto dell’art. 125 del cit. T.U.I.R., D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, artt. 18 e 31 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 10 – l’accertamento di un effettivo debito d’importa sul reddito d’impresa dell’ente possa essere compiuto soltanto nella fase della chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile, scomputandosi in tal caso dall’imposta dovuta dal commissario liquidatore gli acconti prelevati dal sostituto di imposta nel corso della procedura e versati all’erario e insorgendo, invece, il diritto dell’ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme nell’opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d’impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d’acconto) e se, conseguentemente, debba essere rigettata l’istanza di rimborso delle ritenute d’acconto, operate dagli istituti di credito su depositi in c/c intrattenuti con la società in liquidazione coatta amministrativa, da quest’ultima avanzata nel corso della procedura.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

Che:

1. la questione oggetto della controversia è stata risolta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. 5^, n. 10974 del 14 maggio 2007 e n. 14029 del 15 giugno 2007) nel senso di ritenere che, in tema di imposte dirette, i sostituti d’imposta indicati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 2, hanno l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l’impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che – per il combinato disposto dell’art. 125 del cit. T.U.I.R. (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, artt. 18 e 31 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 10 – l’accertamento di un effettivo debito d’imposta sul reddito d’impresa dell’ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un “residuo attivo” imponibile. Ad un tal esito, infatti, dall’imposta che risulterà dovuta si scomputeranno gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all’Erario, mentre insorgerà, invece, il diritto dell’ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme, nell’opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d’impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d’acconto, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva e il diritto di difesa.

Nel caso del reddito di capitale delle persone giuridiche tassato in base al bilancio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, nel disporre che la ritenuta è eseguita a titolo di acconto, senza menzionare il modo in cui deve avvenire la liquidazione dell’imposta, regolato da distinte disposizioni, comporta che la disciplina della ritenuta d’acconto non è condizionata dalle concrete modalità della liquidazione dell’imposta: le particolari finalità di ordine pubblicistico della procedura concorsuale, pertanto, non assumono rilievo di fronte ad un siffatto quadro normativo, configurante un meccanismo di conguaglio fra somme versate in acconto e somme dovute in base alla liquidazione finale dell’imposta, da applicarsi senza deroghe a tutti i contribuenti in virtù del principio di eguaglianza tributaria, che risulterebbe invece violato ove si accogliesse la tesi della “momentanea intassabilità” degli interessi corrisposti all’avente diritto;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile, alla luce della giurisprudenza citata, cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio di merito in relazione alla recente formazione di una giurisprudenza di legittimità in materia. La ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio di merito. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 1.100,00 Euro di cui 100,00 Euro per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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