Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32949 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1615/2017 R.G. proposto da:

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, rappresentato e

difeso dall’Avv. Damiano Nieddu;

– ricorrente –

contro

Sanna società semplice, rappresentata e difesa dall’Avv. P.A.,

con domicilio eletto in Roma, via Casale Strozzi, n. 33, presso lo

studio dell’Avv. Giuseppe Luigi Bandinu;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Meloni,

con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 15, presso lo

studio dell’Avv. Stefano Romano;

– controricorrente –

e nei confronti di:

C.M.A. e C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione

Distaccata di Sassari, Sezione Specializzata Agraria, n. 220/2016,

pubblicata il 9 giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero propone ricorso per cassazione contro C.P., G. e M.A. e nei confronti della società semplice Sanna avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, Sezione Specializzata Agraria, ha confermato la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda diretta a: accertare l’esistenza di un contratto di affitto tra l’Istituto e la società Sanna su terreno di proprietà dell’ente ecclesiastico; far dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, della sentenza emessa in separato giudizio promosso dei germani C. contro la predetta società per il rilascio del terreno medesimo, sul presupposto che i primi ne avessero titolo alla detenzione quali affittuari subentrati alla loro dante causa I.A.; la condanna quindi dei predetti germani al rilascio del fondo;

la società semplice Sanna – intervenuta adesivamente nel giudizio di appello – propone a sua volta ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;

C.P. resiste ad entrambi, depositando controricorso, con il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto tardivamente proposta;

gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è fondata l’eccezione di tardività del ricorso;

la sentenza impugnata è stata depositata in data 9/6/2016 e non è stata notificata;

trattandosi di giudizio promosso, in primo grado, secondo quanto risultante dagli atti, in data 21/11/2012, e dunque dopo il 4/7/2009, data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, trova nella specie applicazione l’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, di tale legge, il quale fissa in sei mesi il termine (c.d. lungo) per impugnare;

costituendo quella per cui è causa una controversia agraria (si verte infatti in tema di contratto di affitto di fondo rustico), alla stessa non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale preveduto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 per effetto dell’esclusione indicata nell’art. 3 della stessa legge, che fa riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall’art. 409 c.p.c., il cui n. 2) include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè ai rapporti derivanti da altri contratti agrari (v. e plurimis Cass. 31/05/2018, n. 13794; Cass. 11/06/2009, n. 13546);

ne deriva che il termine per impugnare veniva a scadere il 9/12/2016;

il ricorso principale risulta invece consegnato per la notifica il 21/12/2016, ampiamente dopo la scadenza del detto termine, quando dunque la sentenza impugnata era già passata in giudicato;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

ne discende, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto da Sanna s.s.;

data la convergenza delle posizioni processuali si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra l’istituto e la società predetta;il solo istituto ricorrente principale va invece condannato al pagamento, in favore del controricorrente, C.P., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo: l’inefficacia del ricorso incidentale, precludendone l’esame sotto ogni profilo, non consente nemmeno possa predicarsi una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese;

rilevato che, trattandosi di controversia agraria, il processo è esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privo di efficacia il ricorso incidentale tardivo. Compensa integralmente le spese tra l’I.D.S.C. e la società Sanna s.s.. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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