Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32947 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 20/12/2018), n.32947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23573-2016 proposto da:

L.E., M.L., elettivamente domiciliate in

ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato ROCCO

AGOSTINO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIO GUARNIERI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MEI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona dei procuratori speciali

C.P. e P.M., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato AUGUSTO SENESI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10378/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 24 maggio 2013 il Tribunale di Lucca rigettava per prescrizione del diritto risarcitorio la domanda proposta da M.L., in proprio e quale legale rappresentante della figlia minorenne L.E., di condannare A.M. – che aveva chiamato in garanzia Ina Assitalia S.p.A. – a risarcire loro i danni derivati dalla morte in una battuta di caccia notturna del rispettivo marito e padre L.G. per uno sparo effettuato con la sua arma da fuoco dall’ A..

Avendo M.L. proposto appello, cui resistevano A. e la compagnia assicuratrice, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 marzo 2016, lo dichiarava inammissibile ex art. 342 c.p.c..

Hanno presentato ricorso M.L. ed L.E., articolandolo in due motivi. Si sono difesi con rispettivo controricorso l’ A. e la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta Generali Italia S.p.A. Le ricorrenti e il controricorrente A. hanno anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine ai presupposti di inammissibilità dell’appello.

La corte territoriale avrebbe ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello per omesso confronto critico con la motivazione della sentenza di primo grado, giacchè l’appello avrebbe proposto autonome interpretazioni dell’art. 444 c.p.p. e art. 2947 c.c. riportando solo una minima parte della motivazione della sentenza impugnata, ovvero otto righe.

Oppongono le ricorrenti che la materia del contendere sarebbe tutta in punto di diritto, consistendo nella questione della efficacia extrapenale della sentenza di applicazione della pena su richiesta in ordine alla prescrizione dell’azione civile risarcitoria. Non sarebbe stato pertanto necessario riportare altri brani della motivazione della sentenza impugnata, essendo già ben chiaro il problema esclusivamente giuridico che l’atto d’appello denunciava. Rispettati sarebbero stati i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c.: l’appello sarebbe stato steso in 26 pagine, e avrebbe riportato quella parte di motivazione della sentenza di primo grado che “regge tutta la sua motivazione in diritto”; vi si sarebbe affermato che si intendeva “proporre una diversa ricostruzione interpretativa del dato normativo”, e la si sarebbe in effetti proposta, esaminando criticamente la giurisprudenza e prospettando una lettura costituzionalmente orientata (si trattava dell’unico motivo d’appello). L’appello perciò sarebbe stato ammissibile.

2. La corte territoriale dapprima espone che il Tribunale ha respinto per prescrizione del diritto Ci? la domanda delle appellanti, considerato “in fatto che dopo il “patteggiamento” in sede penale di A. del 2002 e una diffida di pochi mesi successiva, nessun atto interruttivo della prescrizione era stato attuato da parte attrice per quasi 6 anni”, e “in diritto” osservato che “ex art. 2947 c.c., comma 3 nella specie doveva applicarsi la prescrizione contrattuale civile quinquennale ex art. 2043 c.c., con decorrenza prevista dal momento dell’irrevocabilità di qualsiasi sentenza penale non preclusiva dell’azione civile”; dopodichè rileva che l’unico motivo d’appello lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 444 c.p.p.: “L’appellante tenta di sostenere che la sentenza ex 444 c.p.p., non avendo alcuna efficacia vincolante sostanziale extrapenale, non assumerebbe rilievo ai fini dell’art. 2947 c.p.p., comma 3 (sic) perchè esso avrebbe riguardo alle sole sentenza di merito penali, essendo all’epoca dell’emanazione dell’articolato ancora sconosciuto l’istituto dell’art. 444 c.p.p.. Cita giurisprudenza sull’autonomia reciproca del procedimento civile e di quello penale. Lamenta l’ingiustizia e l’incostituzionalità di una lettura diversa che penalizzerebbe i danneggiati consentendo all’imputato che opti per il “patteggiamento” di beneficiare di una prescrizione breve” (motivazione della sentenza impugnata, pagine 4-5).

A questo punto la corte territoriale ravvisa nel gravame “evidenti aspetti di inammissibilità” in rapporto al vigente art. 342 c.p.c. “per aver riportato soltanto una minima porzione della motivazione censurata e così evitato il confronto con essa” limitandosi “a riproporre un’autonoma e personale lettura normativa”.

In realtà, l’art. 342 c.p.c., al comma 1, non impone che l’atto d’appello includa una vera e propria trascrizione di ampia parte della motivazione della pronuncia impugnata, bensì esige che, non essendo il giudizio di appello un novum iudicium ma comunque mantenendo natura di revisio prioris instantiae e quindi una sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vinco(ata, la specificità delle censure comporti una chiara individuazione del quantum appellatum e si rapporti alle argomentazioni della sentenza di primo grado in modo da inficiarne il fondamento logico-giuridico, senza cadere peraltro in alcun formalismo (v. da ultimo S.U. 16 novembre 2017 n. 27199 e la conforme Cass. sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018 n.13535; di recente cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 5 maggio 2017 n.10916 e Cass. sez. 2, 23 febbraio 2017 n. 4695).

Che la censura d’appello abbia ben identificato la questione di diritto messa in discussione in rapporto alla decisione del Tribunale emerge dalla stessa sintesi effettuata dalla corte territoriale nella motivazione della propria pronuncia e sopra riportata. D’altronde, il motivo del ricorso non presenta alcun difetto di autosufficienza al riguardo, riportando nella premessa del ricorso in modo adeguato sia il nucleo della decisione del giudice di prime cure (che, preso atto della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. emessa per il reato di omicidio colposo nei confronti dell’ A., riteneva che alla fattispecie de qua dovesse essere applicata la prescrizione breve quinquennale…e non quella decennale” ex art. 2947 c.c., comma 3, “dovendosi e potendosi equiparare la sentenza cd. di “patteggiamento”…al concetto di “sentenza penale irrevocabile”…in ossequio al principio di unitarietà del termine prescrizionale di danni derivanti da fatto illecito civile”) sia le modalità con cui l’atto d’appello le aveva confutate (ricorso, pagine 5-6).

Chiaramente, quindi, la Corte d’appello è incorsa nell’errore denunciato, il gravame non presentando alcuna violazione dell’art. 342 c.p.c. bensì indicando in modo inequivoco e completo l’asserita violazione di legge che veniva a denunciare.

Il primo motivo del ricorso, pertanto, va accolto, assorbendosi così il secondo – denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 444 c.p.p -, non risultando in effetti che (come ipotizza per mera sicurezza il ricorso stesso) la corte territoriale si sia avvalsa pure di una seconda ratio decidendi oltre a quella della inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.: invero, il riferimento della corte territoriale a Cass. 25042/2013 per sostenere la corretta interpretazione dell’art. 2947 c.c. da parte del Tribunale viene a costituire nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata soltanto un obiter dictum, giacchè la corte, subito dopo, “rientra” nella critica alla modalità di conformazione dell’atto d’appello, lamentando che della sentenza di primo grado “l’appellante…ha isolato sole otto righe (meno di un quinto del testo)”, ponendo poi “l’inammissibilità manifesta ex art. 342 c.p.c. dell’appello” quale presupposto della condanna alle spese dell’appellante, e infine dichiarando inammissibile l’appello nel dispositivo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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