Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32946 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.M., rappr. e dif. dall’avv. Roberto Maiorana, elett. dom.

presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Angelico n. 38, come

da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

di Firenze – sezione di Perugia;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Perugia 14.6.2018, n. 441/2018,

cron. 2365/18, rep. 2596/18, R.G. 1248/2017;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 14.11.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. K.M. impugna la sentenza App. Perugia 14.6.2018, n. 441/2018, cron. 2365/18, rep. 2596/18, R.G. 1248/2017 che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Perugia 6.11.2017 che aveva negato la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno, così non accogliendo l’opposizione del ricorrente al provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i relativi presupposti;

2. la corte ha condiviso il primo giudizio quanto a non credibilità della narrazione effettuata dall’impugnante, carente di prova sulle ragioni del mancato rientro del medesimo nel Paese d’origine (Mali), nonchè insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria (per impossibilità di valutazione delle situazioni d’insicurezza e protezione delle autorità statuali) e di quella umanitaria;

3. il ricorso è su tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione avuto riguardo alla condizione di pericolosità e violenza generalizzata in Mali, ai fini della richiesta protezione sussidiaria;

2. con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, avendo la corte ignorato le condizioni socio-politiche del Paese di provenienza;

3. il terzo motivo contesta la mancata concessione della protezione umanitaria, in violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, art. 3 CEDU, art. 10 Cost., T.U. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, essendo mancata un’indagine sui seri motivi e la vulnerabilità, dovendo la misura essere accordata anche in difetto di prova di una personalizzazione del grave danno;

4. i primi due motivi, da trattare in via congiunta per l’intima connessione, sono fondati, derivandone l’assorbimento del terzo; è vero infatti che “l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione” (Cass. 30105/2018, 9842/2019);

5. la corte perugina ha tuttavia omesso qualsivoglia indicazione delle fonti su cui avrebbe basato il proprio convincimento, ricorrendo a formule stereotipate e generiche che non danno conto in alcun modo del percorso argomentativo che, anche solo per implicito o con richiami univoci, avrebbe integrato il proprio dovere di cooperazione istruttoria; opera invero per tali questioni il principio, nella specie violato, per cui “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. 13897/2019, 14283/2019);

6. il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

PQM

la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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