Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32945 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 20/12/2018), n.32945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10955-2017 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO

21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SEBASTIANO ROSSO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

D’OTTAVI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO FERRANDO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 210/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 15/2/2017, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da R.M. diretta all’accertamento della nullità, ovvero all’annullamento o alla rescissione, dell’accordo concluso dall’attore con P.P. (consacrato in una scrittura privata redatta dalle parti in data 18/6/2008), ovvero alla dichiarazione della compensazione dei reciproci crediti delle parti o all’accertamento dell’indebito arricchimento conseguito dal P. per effetto del ridetto accordo del 18/6/2008;

che, con la medesima decisione, la corte d’appello ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti del R. per il pagamento, in favore di P.P., delle somme a quest’ultimo dovute in forza del ridetto accordo del 18/6/2008;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni contestazione in rito sollevata dall’appellante, ha confermato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva evidenziato l’insussistenza dei presupposti rivendicati dal R. per la pronuncia dell’invalidità (in ciascuna delle forme dedotte) o dell’inefficacia dell’accordo contrattuale impugnato;

che, in particolare, secondo la corte d’appello, del tutto correttamente il primo giudice aveva evidenziato la natura transattiva dell’atto impugnato, con il quale il R. e il P. avevano inteso definire ogni eventuale controversia in relazione ai rapporti economici tra loro intercorsi in passato (talora con il coinvolgimento di terzi soggetti, come F.M. e P.F., quest’ultimo formalmente coinvolto in giudizio), tanto per ragioni professionali, quanto per l’acquisto in comune e la programmata rivendita di taluni complessi immobiliari dedotti in giudizio;

che, avverso la sentenza d’appello, R.M. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria;

che P.P. e P.F. resistono con controricorso cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per error in iudicando e nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullità della scrittura privata del 18/6/2008 (avente ad oggetto anche il trasferimento di beni immobili in favore di F.M.) per difetto della prova scritta, attesa la mancata sottoscrizione di tale scrittura da parte della F., quale parte necessaria, nonchè per aver omesso di dettare un’adeguata motivazione in ordine alla mancata partecipazione al giudizio di F.M. in qualità di litisconsorte necessaria;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 cit. disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

che è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la nullità della scrittura privata del 18/6/2008 (avente ad oggetto anche il trasferimento di beni immobili in favore di F.M.) per difetto della prova scritta, attesa la mancata sottoscrizione di tale scrittura da parte della F., quale parte necessaria, nonchè di dettare un’adeguata motivazione in ordine alla mancata partecipazione al giudizio di Marcella F. in qualità di litisconsorte necessaria, ha tuttavia trascurato di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto, non potendo nella specie astrattamente contestarsi la correttezza dell’affermazione del giudice d’appello nella parte in cui ha escluso la necessità della sottoscrizione della F., o la relativa necessaria partecipazione al giudizio di impugnazione negoziale, ben potendo ritenersi che il fatto della stessa (nel caso di specie, il relativo fatto negoziale, ossia la disponibilità della F. alla conclusione di un successivo contratto di compravendita immobiliare, come nella specie puntualmente avvenuto) sia stato eventualmente promesso, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., nell’ambito di un rapporto di natura transattiva tra altri soggetti (nella specie, tra il R. e P.P.);

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per error in iudicando (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), nonchè per omessa motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto P.F. privo di titolarità passiva in relazione al rapporto dedotto in giudizio, nonostante nella scrittura privata del 18/6/2008 le parti avessero previsto il pagamento di importi in favore di P.P. anche al fine di regolare ogni pregresso rapporto tra R.M., F.M., P.P. e P.F.;

che con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello dettato una motivazione meramente apparente in relazione alla qualificazione della scrittura privata del 18/6/2008 quale negozio transattivo anzichè quale negozio divisorio con previsione di conguagli;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1965 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato l’accordo contrattuale consacrato nella scrittura privata del 18/6/2008 alla stregua di una transazione, in assenza di alcuna res litigiosa, senza che le parti avessero attribuito ai loro accordi alcun carattere di definitività, e con l’esclusione, dalle previsioni negoziali, dell’unico contenzioso effettivamente in essere tra le parti, con il conseguente erroneo (automatico) rigetto dei motivi di gravame concernenti la carenza di causa, la rescissione del contratto, le eccezioni di inadempimento, di compensazione e di indebito arricchimento ritualmente proposti in appello;

che il secondo, il terzo e il quarto motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, a fronte dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, circa la natura transattiva del negozio impugnato (cfr. i riferimenti alla considerazione, ad opera delle parti, di diversi rapporti e alla previsione di pagamenti destinati a tacitare eventuali pretese future: cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) e la totale estraneità di P.F. alla relativa formazione (a nulla rilevando la volontà delle parti effettive di detto negozio di disporre una composizione degli interessi disposti anche al fine di dirimere controversie in relazione a terzi soggetti), le odierne censure del ricorrente appaiono inammissibilmente dirette a prospettare una rilettura interpretativa del contenuto della scrittura privata impugnata, al fine di negarne la natura transattiva e/o di ricomprendervi P.F. quale parte necessaria, trascurando di assolvere ritualmente ai necessari oneri di allegazione e produzione del documento dedotto in questa sede (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6), e omettendo altresì di articolare alcuna argomentazione in ordine all’eventuale violazione, da parte del giudice a quo, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in relazione all’accordo negoziale interpretato, limitandosi all’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame (per come desumibili dalla sentenza impugnata) nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità;

che, con il quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale omesso di procedere all’accoglimento del motivo di gravame concernente la prospettazione dell’accordo impugnato alla stregua di un negozio divisorio, avendo il giudice a quo erroneamente ritenuto tardiva la proposizione di tale domanda;

che il motivo è inammissibile per carenza di interesse;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come del tutto correttamente il giudice a quo abbia espressamente sottolineato (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) l’irrilevanza della questione qui dedotta (al di là della tardività della deduzione interpretativa), atteso che l’interpretazione adottata, nel senso della natura transattiva dell’accordo, era implicitamente valsa a escludere la fondatezza della prospettazione interpretativa avversa, con la conseguente irrilevanza della contestazione circa la pretesa omessa considerazione del motivo di gravame concernente la prospettazione dell’accordo impugnato alla stregua di un negozio divisorio;

che, con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione apparente od omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale trascurato di dettare un’adeguata motivazione in relazione all’impugnazione per annullamento della scrittura privata del 18/6/2008 in relazione al denunciato dolo contrattuale;

che, con il settimo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione apparente in relazione al motivo di appello concernente l’impugnazione per dolo del contratto dedotto in giudizio, anche in relazione all’accordo intercorso tra P. e P.F. e tale M.E., il quale, prima della conclusione della scrittura privata del 18/6/2008, aveva promesso al R. l’acquisto, dietro pagamento della somma di 200.000,00 Euro, di uno degli immobili originariamente acquistati in comune dal R. e da P.P., successivamente venendo meno all’impegno assunto in esecuzione di una combine con P. e P.F.;

che, con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1429 c.c. e ss. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che il contratto impugnato fosse stato concluso sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, essenziale e riconoscibile, in cui sarebbe incorso il R., sulla base di una motivazione logicamente incongrua, oltrechè fondata sul mancato rilievo dei diversi errori specificamente indicati in ricorso;

che il sesto, il settimo e l’ottavo motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che, con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione al carattere assolutamente incongruo o meramente apparente della motivazione del provvedimento impugnato) o dalle altre norme di legge richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, le prospettazioni critiche del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di fatti in sè incontroversi, insistendo propriamente il R. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti in relazione alle questioni relative ai pretesi vizi nella formazione della volontà contrattuale per dolo o per errore;

che si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norme di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, peraltro, le stesse deduzioni, da parte del ricorrente, delle vicende concernenti la pretesa combine tra P. e P.F. e il M., o dell’accreditata conclusione del contratto sulla base degli errori riconoscibili ed essenziali in cui sarebbe incorso il ricorrente nella conclusione dell’accordo, in altro non consistono se non in una rilettura soggettiva di fatti la cui pretesa valenza rappresentativa, nel senso del dolo o dell’errore contrattuale, è stata ritenuta inattendibile dalla corte territoriale e, conseguentemente, del tutto recessiva rispetto ai contrapposti elementi valorizzati nel senso dell’insussistenza di alcun presupposto per l’annullamento del contratto a titolo di dolo o di errore;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni esposte, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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