Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32942 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/12/2018), n.32942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1964-2017 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

22, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO PICONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO ROSSI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS in persona del Presidente e legale

rappresentante Dott. B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PROTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

CARVELLI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2584/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Federazione Italiana Tennis, con atto di citazione notificato in data 3/5/2007, convenne davanti al Tribunale di Milano T.G., C.G., T.E., la società sportiva Lombardia Tennis e l’Associazione sportiva Tennis Special Team, lamentando illeciti dagli stessi commessi e formulando domanda risarcitoria. In particolare rappresentò che la società sportiva Lombardia Tennis era stata istituita al fine di devolvere alla medesima parte di somme dovute alla Fit. Effettuata una CTU il Tribunale di Milano accolse le domande e condannò i convenuti a pagare, in favore della Fit, la somma di Euro 64.506,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La Corte d’Appello di Milano, adita con appello principale da T.G. ed T.E. e, con appello incidentale, da C.G. e ASD Special Team, in parziale riforma della sentenza, ha condannato T.E. a pagare alla Fit la somma di Euro 27.078,00 ed i convenuti in solido tra loro a pagare la somma di Euro 23.515,00.

Avverso quest’ultima sentenza T.E. ricorre con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Federazione Italiana Tennis.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe disatteso le risultanze della CTU e lo avrebbe condannato per presunte sponsorizzazioni di tornei esteri, riferiti dalla stessa CTU ad organi regionali e non anche alla Fit, fatta eccezione per gli importi dovuti per l’annuario.

1.1. Il motivo è inammissibile perchè sollecita questa Corte ad un riesame di elementi di fatto sui quali il Giudice di merito si è pronunciato con motivazione adeguata. Come si evince dalla lettura dell’impugnata sentenza, non vi è alcuna divergenza tra le conclusioni della CTU e le statuizioni della Corte d’Appello: la CTU ha accertato che gli importi incassati per sponsorizzazioni negli anni 2002, 2003, 2004 ammontavano ad Euro 32.908,00 e che di tali somme solo Euro 5.830,00 erano imputabile al costo dell’annuario. In coerenza con le conclusioni del CTU, il Giudice ha ritenuto che, in applicazione del Regolamento di Amministrazione degli Organi Periferici Federali Fit, le somme a qualsiasi titolo acquisite dal funzionario delegato (quote, tasse federali, contributi, sponsorizzazioni, pubblicità) avrebbero dovuto essere tempestivamente versate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Federazione, corredato da analitica indicazione della causale. Ha altresì richiamato la disposizione del Regolamento che, per le sponsorizzazioni, prevede che le proposte di contratto siano obbligatoriamente inoltrate alla Segreteria Generale per le occorrenti autorizzazioni da parte del Consiglio Federale e che la Federazione provveda ad emettere regolare fattura.

La Corte d’Appello ha motivato ben oltre i limiti del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte laddove ha considerato (pp. 14-16 della impugnata sentenza) che l’avv. T. aveva indotto gli sponsor a ritenere che il comitato stesso potesse negoziare direttamente le sponsorizzazioni tramite un’associazione sportiva (la Lombardia Tennis) incaricata di gestirle e di incassare le relative somme; che quanto rappresentato non corrispondeva a verità, che la società Lombardia Tennis non era neppure affiliata Fit, che aveva, in base a quanto acclarato dal perito d’ufficio, intrattenuto rapporti non con gli sponsor incaricati dalla Fit ma con altri sponsor, ricavando corrispettivi per Euro 32.908,00, di cui era ignota la destinazione; che la società era una scatola vuota di comodo creata per incassare le sponsorizzazioni; e che la spettanza di tali somme a Fit neppure poteva mutare per il fatto che le competizioni si fossero svolte in territori esteri prossimi (Monaco, Canton Ticino, Repubblica di San Marino) in quanto gli sponsor erano italiani ed i corrispettivi incassati in Italia. Le censure, articolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sono pertanto inammissibili in quanto volte a sindacare la motivazione ben oltre i limiti sanciti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte la quale esclude, come è noto, il sindacato sulla insufficiente motivazione, richiedendo che la stessa motivazione risponda al minimo costituzionale (Cass., U, n. 8054 del 7/4/2014; Cass., 6-3n. 21257 dell’8/10/2014; Cass., 3, n. 23940 del 12/10/2017; Cass., 6-3 n. 22598 del 25/9/2018).

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ed il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore della Fit, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA