Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32941 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 13/12/2019), n.32941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33085/2018 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato presso l’avv. Giuseppina

Marciano dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1776/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

E.O., cittadino della Nigeria, propose appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia di rigetto del ricorso avverso il provvedimento della commissione territoriale di Verona del 3.2.16, che non gli aveva riconosciuto la protezione internazionale e quella umanitaria.

Con sentenza del 22.6.18, la Corte d’appello di Venezia respinse l’appello, osservando che: la vicenda narrata innanzi alla Commissione (essersi allontanato dal suo Paese perchè ingiustamente accusato di avere violentato una bambina di otto anni che lo stesso ricorrente aveva temporaneamente in custodia perchè affidatagli da una conoscente di un suo amico, e di essere stato perciò denunciato dai parenti della presunta vittima) non legittimava la protezione internazionale; il ricorrente non era credibile per la scarsa verosimiglianza delle allegazioni, ritenute contraddittorie ed illogiche; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria per non aver il ricorrente allegato uno specifico rischio per la propria incolumità in caso di rimpatrio, essendo altresì esclusa una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato nello Stato di provenienza del ricorrente, sulla base del rapporto annuale 2016 di Refworld; parimenti da escludere la protezione umanitaria non avendo il ricorrente allegato una specifica situazione individuale di vulnerabilità.

Ricorre in cassazione E.O. con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella documentazione prodotta in fase d’appello.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando l’illogicità manifesta della motivazione in merito all’attuale situazione socio-politica della Nigeria. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia effettuato accertamenti istruttori riguardo alla sua regione di provenienza negli anni 2017-2018, avendo invece utilizzato per la decisione fonti non aggiornate, risalenti agli anni 2013-2014, considerato che dal sito ministeriale e dal rapporto annuale 20172018 era emersa la precarietà della situazione di sicurezza in Nigeria, con concreto pericolo per i civili.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo, poichè la Corte d’appello non ha effettuato alcuna comparazione tra la situazione che ha spinto il ricorrente ad abbandonare la Nigeria e la sua attuale condizione, omettendo così di valutare i rischi e pregiudizi a cui sarebbe esposto a seguito di un forzato rimpatrio.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta genericamente che la Corte territoriale non abbia esaminato i documenti prodotti in appello (atti della polizia e dichiarazione del suo legale nigeriano), non trascrivendone, neppure parzialmente, il contenuto.

Al riguardo, a tenore del consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., n. 13625/19; n. 18506/06; n. 21621/07).

Va altresì osservato che la Corte d’appello non si è limitata a valutare il racconto del ricorrente scarsamente credibile ma, con autonoma ratio, ha ritenuto che, anche se la vicenda fosse stata considerata attendibile, il fatto narrato esulava dalle prescritte fattispecie di protezione internazionale; tale rilievo non è stato censurato in ricorso.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia pronunciato utilizzando un’unica fonte informativa risalente al 2016, e dunque non aggiornata, violando il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, allegando altre fonti non esaminate (il sito ministeriale viaggiare sicuri.it del 7.3.2018 e il rapporto di Amnesty International per il biennio 2017.2018).

Ora, il ricorrente non ha allegato una specifica situazione di violenza generalizzata nella regione di sua provenienza.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che il giudice d’appello ha utilizzato il rapporto annuale di Refworld, traendone informazioni, relative agli anno 2013-2014, in ordine al pericolo costituito dal gruppo armato facente capo a (OMISSIS), limitato alla zona nord-est della Nigeria, mentre il ricorrente proveniva dalla regione del Delta State, posta a sud del Paese.

La Corte d’appello ha altresì chiarito che il Tribunale aveva correttamente escluso che in tutto il territorio della Nigeria fosse diffusa una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato, per cui non emerge alcuna omessa verifica dei presupposti della protezione sussidiaria, nè l’illogicità della motivazione, peraltro relativa a vizio non declinabile ratione temporis in relazione alla fattispecie dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Infine, il terzo motivo è parimenti inammissibile non avendo il ricorrente allegato quale sia la violazione dei diritti umani o fondamentali della persona, o del diritto alla salute in cui incorrerebbe se rientrasse nella regione nigeriana di provenienza

Al riguardo, viene in rilievo l’orientamento di questa Corte secondo cui la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., n. 3681/19).

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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