Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32940 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 20/12/2018), n.32940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18036-2017 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA QUALE IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA

VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante Dott.

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO,

204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA CIRILLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M., V.A., V.M., ISTITUTO NAZIONALE PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

P.M., V.A., V.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO

ZINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO

FERRETTO, PIER CARLO SCARLASSARA giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

GENERALI ITALIA SPA QUALE IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA

VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante Dott.

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO,

204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA MORMINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA CIRILLI

giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale TRONCONE FULVIO, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbimento

del secondo; rigetto del terzo motivo; inammissibilità o, comunque,

rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su V.A. ed in qualità di tutore del coniuge interdetto V.M., convenne davanti al Tribunale di Padova le Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso in Padova in data 7/11/2001 quando un’autovettura rimasta sconosciuta, mutando la propria direzione di marcia, induceva V.M. a perdere il controllo della propria autovettura fino ad invadere la corsia di marcia opposta urtando un autobus. Dall’incidente il V. riportò un gravissimo danno cranio-encefalico produttivo di stato vegetativo persistente e trauma toracico. Chiese il risarcimento dei danni per l’importo di Euro 3.574.448,34, oltre che quello di Euro 698.811,73 per ciascun congiunto. Generali Italia si costituì in giudizio contestando la responsabilità del veicolo sconosciuto e chiedendo che, in ogni caso, il risarcimento fosse contenuto nei limiti del massimale di legge pari ad Euro 774.685,35. Con distinto atto di citazione l’Inail convenne in giudizio Assicurazioni Generali chiedendo il rimborso delle indennità corrisposte a V.M., quantificate in Euro 764.401,12, quale infortunio sul lavoro in itinere. Generali, costituendosi anche in questo secondo giudizio eccepì la prescrizione e chiese la riunione. Disposta la riunione dei due giudizi ed effettuate due CTU, una medico-legale, l’altra dinamico-ricostruttiva dell’incidente, il Tribunale di Padova rigettò le domande, condannando gli attori alle spese dei grado.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 15 del 9/1/2017, accogliendo l’appello principale di P.M., ha riconosciuto la responsabilità del conducente dell’autovettura rimasta sconosciuta per il 70% ed ha determinato in Euro 1.390.044,57 l’ammontare del risarcimento ancora spettante, assorbente per intero il massimale di legge.

Avverso quest’ultima sentenza Generali Italia S.p.A. propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrato da memoria. Resistono con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, V.M. in persona del tutore T.P., P.M. e V.A.. Generali Italia resiste con controricorso al ricorso incidentale e con memoria. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il rigetto del terzo, l’assorbimento del secondo e l’inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

LE’ pregiudiziale l’esame del terzo motivo (violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 346 c.p.c. per la mancata riproposizione in appello della domanda di condanna per mala gestio impropria e per ultrapetizione stante l’intervenuta decadenza dell’appellante dalla suddetta domanda ex art. 346 c.p.c.) con il quale la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare la decadenza della resistente dalla domanda di condanna per pagamento ultramassimale per non averla riproposta in appello, non potendo la medesima essere implicitamente contenuta nella indicazione del quantum in misura superiore al massimale.

1.1 Il motivo è infondato in quanto nelle conclusioni della sentenza (p.2/3) si dà atto della richiesta di interessi e rivalutazione ex art. 1224 c.c., e la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della domanda ultra-massimale, non è necessaria un’autonoma censura ma è sufficiente che l’assicurato abbia chiesto interessi e maggior danno (Cass., 3, 9/6/2014n. 12899; Cass., 3, n. 3014 del 17/2/2016.)

2. Passando all’esame del primo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 21 e 27, artt. 1218,1176 e 1175 c.c. e art. 1224 c.c., comma 1 per avere la sentenza riconosciuto gli interessi legali sul massimale liquidato nonostante l’accertamento dell’insussistenza di una colposa gestione della lite.

2.1 n motivo è fondato. La Corte d’Appello di Venezia ha espressamente escluso ogni colpevole inerzia dell’assicuratore nell’adempimento delle sue obbligazioni, che lo avrebbe esposto alla responsabilità per cd. mala gestio impropria nei confronti dei danneggiati, avendo expressis verbis ritenuto mancante la prova (p. 24, 3 capoverso) della colposa gestione della lite da parte dell’assicurazione anche con riguardo all’incertezza sulla dinamica del sinistro per le contrastanti dichiarazioni testimoniali. La statuizione relativa al riconoscimento degli interessi legali dal fatto dannoso al saldo è del tutto contraddittoria con l’esclusione espressa della mala gestio. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che la prova della mala gestio è un presupposto indefettibile per il riconoscimento degli interessi o del maggior danno (Cass., 3. n. 13537 del 13/6/2014; Cass., 6-3, n. 10221 del 26/4/2017; Cass., 6-3, n. 9666 del 19/4/2018). Dunque la sentenza va cassata per aver escluso la mala gestio ed aver al contempo riconosciuto interessi legali e rivalutazione.

3. Con il secondo motivo censura la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1224 c.c., comma 1 sempre relativo al capo di sentenza che ha statuito la decorrenza degli interessi legali sul massimale liquidato dal fatto dannoso al saldo. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

4. Con un motivo di ricorso incidentale i resistenti censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui ha statuito che la colposa gestione della lite debba essere dimostrata laddove la giurisprudenza di questa Corte richiede la prova della non imputabilità del ritardo in ordine all’an e al quantum sulla somma dovuta. Il motivo è inammissibile in quanto, come si è detto, la prova della mala gestio deve essere data espressamente per poterne derivare le conseguenze risarcitorie mentre la mora debendi presuppone che il debitore sia in colpa; colpa espressamente esclusa dalla sentenza con motivazione adeguata.

5. Complessivamente il ricorso principale va accolto con riguardo al primo motivo, rigettati o assorbiti gli altri, il ricorso incidentale dichiarato inammissibile, la sentenza cassata in relazione, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, dichiara inammissibile l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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