Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3294 del 13/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3294 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 8999-2012 proposto da:

WELLNESS SAS DI GERVASIO MASSIMO E PISTILLI
RUGGIERO (già Snc) in persona del socio amministratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68,
presso lo studio dell’avvocato COZZI CLAUDIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ARGENTO MARIO, giusta mandato a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

Data pubblicazione: 13/02/2014

contronCorrente avverso la sentenza n. 42/26/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 20.1.2011,
depositata il 17/02/2011;

29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 08999 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Bari ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.98/08/2006 della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso del
contribuente “Welness sas”- ed ha così confermato la cartella di pagamento per
recupero del credito di imposta anno 2002 (per nuovi investimenti in aree
svantaggiate) conseguito ad “omessa preventiva comunicazione del Mod. CVS al
Centro Operativo di Pescara”
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’art.62 della legge
n.289/2002 prevede che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo
anteriormente al 8.7.2002, pena decadenza dal contributo, devono comunicare
all’Agenzia i dati necessari per la ricognizione degli investimenti realizzati, norma
che non può considerarsi in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario (ed in
specie dell’art.3 della legge n.212/2000), peraltro trovando la sua ratio nell’esigenza
di definire entro un tempo determinato il relativo onere finanziario.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sul vizio di violazione degli art.115 e
116 cpc; dell’art.8 della legge n.388/2000 e dell’art. 62 della legge 27.12.2002 n.289,
in relazione all’art.360 n.3 cpc —vizio di fatto non trattato nel corpo del motivononché sul vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) la
parte contribuente si duole in sostanza del fatto che il giudice di appello abbia
fondato il proprio convincimento sulla ritenuta omissione dell’adempimento previsto

3

Osserva:

dal menzionato art.62, nel mentre l’attestato di detto adempimento era stato
ritualmente versato in atti sub doc.6 allegato al ricorso introduttivo di primo grado,
così fraintendendo l’intero thema decidendum, che invece concerneva la natura e
l’entità degli investimenti e l’epoca alla quale far risalire gli stessi, nell’ottica della
legittimità della fruizione del credito di imposta.

Emerge infatti platealmente dalla lettura della sentenza qui impugnata che il
giudicante (tanto nella parte narrativa che nella parte motiva della sentenza
medesima) ha supposto che il thema controverso concernesse l’omesso adempimento
connesso con la compilazione del modello anzindicato, nel mentre detto modello
pacificamente (perché lo ammette anche la parte controricorrente) risultava essere
stato prodotto in atti dalla parte ricorrente.
Né possono essere valorizzate —a fronte di questo dato manifesto- le obiezioni
dell’Agenzia che prospetta l’esistenza di prodromico provvedimento di recupero del
credito di imposta (che sarebbe stato notificato il 10.5.2004) —per quanto non ne sia
indicata l’avvenuta produzione in giudizio né se ne accenni in alcun modo nella
sentenza impugnata- ed i contraddittori dati accertati con la pronuncia n.7-27-2012
emessa (par di capire) dalla CTP di Foggia a seguito di ricorso per revocazione della
originaria pronuncia, dati di cui è rimasta oscura la rilevanza ai fini dell’esame della
censura qui proposta dalla parte ricorrente.
Per conseguenza di quanto si è detto, non può che ritenersi fondata la censura di
insufficiente motivazione della pronuncia impugnata, che ha giudicato senza
considerare dati di fatto determinanti ai fini del giudicare (quali i documenti prodotti
agli atti di causa) e necessaria la cassazione della pronuncia medesima, con
conseguente rinvio allo stesso giudice del merito, ai fini di una nuova valutazione
delle censure prospettate in appello.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 luglio 2013

4

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Presidente

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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