Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3294 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13423/2019 R.G. proposto da:

F.G., avvocato, in giudizio di persona ai sensi

dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

della Pineta Sacchetti, n. 201, presso il proprio studio legale;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3948/35/2019 della Commissione tributaria

provinciale di ROMA, depositata in data 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria provinciale di Roma, decidendo nel giudizio di ottemperanza proposto dal ricorrente, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione per il pagamento delle spese processuali al medesimo liquidate dalla CTP di Roma con la sentenza n. 9861/35/2017, passata in giudicato, quale difensore antistatario nominato da M.M. nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento instaurato dinanzi la predetta CTP, dichiarava inammissibile il ricorso del difensore per omessa notifica dello stesso alla controparte.

Avverso tale statuizione l’avv. F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 70.

Il motivo è fondato e va accolto avendo la CTP dichiarato l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza per non avere la parte ricorrente provato la notifica dello stesso alla controparte; notifica che invece andava effettuata a cura della Segreteria della Commissione adita, per come espressamente previsto dal citato art. 70, comma 4, che così recita: “Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2, obbligati a provvedere”.

All’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTP perchè, verificato il rispetto delle altre condizioni di ammissibilità del ricorso previsti dalla sopra citata disposizione, provveda sullo stesso e regoli le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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