Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3294 del 10/02/2011
Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
M.F. e M.I., in proprio e quali
eredi di M.B.;
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro emesso nel
procedimento n. 199/07 in data 22.11.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24.1.2011 dal Relatore Cons. Dott. Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 22.11-2007 la Corte di Appello di Catanzaro condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento complessivo di Euro 23.720,00 in favore dei due istanti F. e M.I., quali eredi di M.B., con riferimento a giudizio davanti alla Corte dei Conti iniziato il 31.7.1968 e ancora pendente alla data del 22.2.2007 (data di deposito del ricorso per equa riparazione), la cui durata, apprezzata complessivamente in ventisei anni e nove mesi (ovvero dal 31.7.1968 fino al 17.4.1995, data di decesso di M.B.), era stata ritenuta irragionevole nella misura di ventitre anni e nove mesi.
Avverso la decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui non resistevano gli intimati, con il quale lamentava l’erroneità della statuizione nella parte in cui la Corte aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo a far tempo dal 1968, dovendo viceversa essere a tal fine considerata la data dell’1.8.1973, in cui era entrata in vigore la disposizione che consentiva la facoltà di ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il rilievo è corretto, e pertanto il periodo di durata irragionevole deve essere ridotto di cinque anni (e cioè la decorrenza del termine iniziale va fissata all’1.8.73, anzichè al 31.7.68), mentre l’importo da riconoscere a titolo di equa riparazione va conseguentemente quantificato complessivamente nella minor misura di 18.720 (Euro 1.000,00 per anno di ritardo, secondo quanto stabilito dalla Corte territoriale), oltre interessi dalla domanda.
L’esito della lite, complessivamente sfavorevole per il Ministero, comporta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di merito, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo, mentre vanno compensate quelle del giudizio di legittimità tenuto conto della mancata partecipazione al detto giudizio (conclusosi favorevolmente per il ricorrente) degli originari istanti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna il Ministro dell’Economia al pagamento della minor somma di Euro 18.720, oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese del giudizio di merito, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in Euro 1.250,00 di cui Euro 750,00 per onorari e Euro 450,00 per competenze, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011