Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32939 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 20/12/2018), n.32939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17340-2017 proposto da:

B.A.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati DANIELE SCIANCA, FRANCA FILIPPETTI giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona di C.C.

Amministratore Delegato, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO CLAUDIO RULLI BONACA giusta procura speciale

in calce al controricorrente;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2017 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il

10/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A.A., commercialista, convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Terni la Vittoria Assicurazioni S.p.A. per sentir accertare la piena operatività di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata in data 25/7/1986 con scadenza in data 25/7/1996, ed in relazione ad un sinistro denunciato in data 8/10/2008. La compagnia, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda in base all’argomento che la polizza doveva intendersi operativa per i danni denunciati durante il periodo di operatività del contratto e pervenuti alla società entro 10 anni dalla cessazione di validità della polizza. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione del diritto. Il Tribunale di Terni, adito in sede di appello, pur riconoscendo fondato il motivo di appello relativo all’eccezione di prescrizione, ha rigettato l’appello, confermando la tesi del primo giudice di inoperatività della polizza.

Avverso quest’ultima sentenza B.A.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 113 e 115 c.p.c. nonchè dei principi e delle norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. per mancata e/o errata valutazione ed interpretazione dei documenti contrattuali prodotti (contratto assicurativo inter partes) in relazione all’esatto tenore della clausola contrattuale disciplinante l’operatività ultradecennale della polizza assicurativa.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto l’interpretazione data dal giudice del merito alla clausola contrattuale implicante, almeno dal punto di vista letterale, una ultrattività della polizza oltre il termine di 10 anni, nel senso della validità entro il termine decennale non è sindacabile da questa Corte se, come nel caso, congruamente motivata. Il giudice d’Appello ha fatto riferimento alla natura di clausola “claims made” propria di quella oggetto di causa ed ha argomentato che il limite decennale non potesse essere oltrepassato dovendosi leggere la clausola che lo richiama nel senso di richieste di indennizzo pervenute entro i 10 anni di validità della polizza.

La prassi assicurativa è, come è noto, stata fatta propria anche dal legislatore con la recente L. 4 agosto 2017, n. 124 che, modificando del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e) convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 ha espressamente stabilito che, per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, le condizioni generali prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relativa fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e al cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700 (oltre Euro per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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