Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32937 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24134/2018 R.G. proposto da:
F.B., alias B. rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall’avv. Noemi Nappi del Foro di Avellino (indirizzo PEC
(OMISSIS));
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC (OMISSIS));
– intimato –
Avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 1389/2018 depositato il
18/06/2018;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
24/10/2019 dal consigliere Dott. Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con il provvedimento di cui sopra il Tribunale ha respinto la domanda di F.B. alias B. che aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Lecce, chiedendo in principalità il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria ovvero la trasmissione degli atti al Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– riferiva il sopradetto di essere cittadino del Senegal originario di (OMISSIS) e di aver lasciato il proprio paese di origine a seguito di una lite con un uomo; reagendo agli insulti di questi lo aveva colpito con un bastone procurandogli una frattura al braccio; gli anziani del villaggio, che non erano stati in grado di ricomporre la questione, gli avevano consigliato di allontanarsi per non finire in carcere;
– avverso detto decreto si propone ricorso per Cassazione F.B. alias B. con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere il giudice dell’appello applicato i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante in capo al richiedente protezione internazionale;
– il motivo è infondato;
– come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha con accertamento in fatto in questa sede non più censurabile ritenuto inattendibile la narrazione del ricorrente (pag. 3 primo capoverso); tal elemento ha rilevanza fondamentale, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) del ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.” (Cass. ord. n. 27503/18, in particolare, v. Cass. ord. n. 27336/18, sul fatto che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga al principio dispositivo, sia pure attraverso la cooperazione istruttoria del giudice – Cass. ord. n. 26921/17 – attraverso un onere probatorio attenuato, v. in proposito, anche Cass. ordd. nn. 15782/14, 4138/11);
– nel caso di specie, poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha in concreto – in realtà – debitamente utilizzato i propri poteri istruttori; per verificare officiosamente la situazione del paese di provenienza dello straniero (vedi pp. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata), mentre, in riferimento alla situazione personale del richiedente, il Tribunale ha escluso che dalla narrazione dello straniero, risultassero elementi che potessero far configurare quei fatti come costitutivi del diritto azionato per ottenere la protezione richiesta;
– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria, per avere il giudice di Lecce erroneamente ritenuto insussistente la situazione di minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente, senza aver compiuto un’accurata indagine sul paese di origine del richiedente;
– il motivo è inammissibile quanto alla sua prima articolazione stante la sopra già richiamata inattendibilità del ricorrente, che tale è stato ritenuto dal Tribunale, con valutazione in fatto non più suscettibile di censura in questa sede;
– analogamente, nella parte in cui formula censura motivazionale, lo stesso risulta inammissibile in quanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ratione temporis vigente non sono più consentite censure di tal fatta se non nel caso di motivazione priva del c.d. “minimo costituzionale”, caso che qui non si verifica;
– il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non avendo il Tribunale valutato comparativamente la situazione d’integrazione raggiunta in Italia dal richiedente;
– il motivo è inammissibile, in quanto privo di connessione con la ratio decidendi del decreto impugnato;
– invero, come si evince a pag. 5 e 6 del provvedimento censurato, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i requisiti per l’invocata protezione umanitaria in quanto ha accertato, con valutazione di fatto non più censurabile in questa sede come non sia presente in capo al richiedente, nel suo paese, alcuna delle condizioni di vulnerabilità ex lege richieste;
– sul punto, la sentenza non risulta quindi colpita dal motivo in parola, che va quindi dichiarato inammissibile;
– conclusivamente quindi il ricorso va rigettato;
– le spese sono regolate dalla soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019