Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32936 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 20/12/2018), n.32936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7383-2017 proposto da:

F.R. in qualità di erede di G.F.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CAPUANA 207, presso lo studio

dell’avvocato MARIO BACCI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FLAVIO NOCCIA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2039/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.F.A. convenne, con citazione del 29/9/2008, davanti al Tribunale di Verona, l’avv. L.L. per sentir accertare la responsabilità professionale del medesimo e la condanna ai danni per aver questi omesso di agire in tempi utili ai fini della prescrizione con un’azione di responsabilità professionale nei confronti di altro legale, P., al quale originariamente ella si era rivolta per ottenere un provvedimento di scioglimento di un maso chiuso. Il L. si costituì resistendo alla domanda, rappresentò di non aver ricevuto alcun mandato professionale per agire nei confronti del P., e che, in ogni caso, il diritto della F. nei suoi confronti si era prescritto.

Il Tribunale di Verona rigettò la domanda condannando l’attrice alle spese. La Corte d’Appello di Venezia, pronunciando sull’appello della G., con sentenza n. 2039 del 2016, lo ha rigettato, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal L., in base all’argomento che la G. aveva avuto contezza del danno occorso, conseguente all’errore dell’avv. P., già con il provvedimento del giudice tavolare del 24/4/1987, e che, in ogni caso, in data 6/11/1987 un terzo legale, avv. Mitolo, l’aveva notiziata dell’impossibilità di ripresentare al giudice tavolare l’istanza di intavolazione (rigettata una prima volta volta perchè impropriamente formulata), sicchè il termine di prescrizione per far valere la responsabilità del primo legale era scaduto nel novembre del 1997, e da quel momento era anche decorso il termine decennale per agire con azione di responsabilità nei confronti dell’avv. L..

La Corte d’Appello ha altresì escluso di poter attribuire efficacia interuttiva della prescrizione nei confronti del L. alla lettera di un ulteriore legale, l’avv. M., del 18/10/2007 con la quale questi chiedeva al L., senza formulare alcuna contestazione di responsabilità, ulteriori informazioni sugli sviluppi della vicenda. Solo nel febbraio 2008, e dunque oltre il termine decennale di prescrizione, l’avv. M. aveva agito per sentir pronunciare la responsabilità del L., di guisa che, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, la Corte d’Appello, come riferito, ha rigettato l’appello.

Avverso quest’ultima sentenza ricorre F.R. in qualità di erede di G.F.A. con due motivi, illustrati da memoria. Resiste l’avv. L. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo (violazione e/o erronea e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 2934 e 2935 c.c.)) la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione senza considerare che la G. ebbe contezza del danno solo all’esito della comunicazione nel 2007 (da parte di un ennesimo legale) della sentenza del Consiglio di Stato che rigettò definitivamente il ricorso avverso il provvedimento di diniego allo scioglimento del maso, emesso dalla Commissione Provinciale per i Masi Chiusi. Secondo la ricorrente solo da quel momento la produzione del danno sarebbe stata da ella oggettivamente percepibile e conoscibile.

2. Con un secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, n. 3 con riferimento all’art. 2934 e 2943 c.c.) la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto valore interruttivo della prescrizione nè alla lettera dell’avv. L. al P. nè a quella del M. al L., in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’atto interruttivo della prescrizione può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto, non occorrendo un atto formale di messa in mora.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono, il primo, manifestamente infondato,ed il secondo inammissibile. La Corte d’Appello non si è discostata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità professionale nei confronti di un legale non è correlata al momento in cui il danno si è prodotto ma a quello in cui il medesimo era o doveva essere percepibile (Cass., 3, n. 10493 dell’8/5/2006, Cass., 2, n. 16658 del 27/7/2007; Cass., 3, n. 16463 del 15/7/2009) ma ha inteso fare, propriamente, applicazione della stessa. Il giudice infatti ha motivato nel senso che il danno prodotto dalla mancata azione di responsabilità nei confronti del primo legale si era determinato irreversibilmente al momento di consumazione del termine di prescrizione decennale, cioè nel novembre 1997, e da quel momento era altresì decorso un ulteriore termine decennale per far valere la responsabilità del L.. Non può certamente sostenersi, come osservato dalla ricorrente, che il danno non fosse percepibile dall’interessata prima della sentenza del Consiglio di Stato che definì la vicenda dell’impugnazione di un atto amministrativo, ulteriore rispetto a quello che originariamente aveva negato lo svincolo del maso,in quanto, come correttamente affermato dall’impugnata sentenza, fin dal 1987 la ricorrente era stata resa edotta dell’errore professionale del primo legale sicchè la stessa avrebbe dovuto agire tempestivamente per far valere giudizialmente o stragiudizialmente la responsabilità del medesimo, mentre lasciò decorrere il primo decennio senza conferire alcun incarico professionale al L. ed il secondo decennio senza conferire alcun incarico ad altro legale per far valere la responsabilità del L..

Il secondo motivo è inammissibile perchè di merito, in quanto, pur prospettato quale violazione di norme di diritto, in realtà sollecita la Corte a rivalutare la portata interruttiva della prescrizione di lettere esaminate dal giudice del merito con motivazione immune da censura. In ogni caso la sentenza ha inteso dare applicazione e non contrastare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’atto interruttivo della prescrizione non deve consistere in un atto formale di intimazione, atto a costituire in mora, ma in una manifestazione, anche implicita della volontà di far valere il diritto (Cass., Sez. 3, n. 15766 del 12/7/2006; Cass. L, n. 1166 del 18/1/2017). La sentenza, lungi dallo sconfessare il citato orientamento giurisprudenziale, ha accertato che gli atti – cui la ricorrente pretende riconnettere il valore interruttivo della prescrizione -non contenevano nè esplicitamente nè implicitamente la volontà di far valere il diritto, con un apprezzamento non sindacabile da questa Corte in quanto adeguatamente motivato.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e al cd. raddopppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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