Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32934 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 18/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32934
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33272/2018 proposto da:
A.K., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo
Gilardoni;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 521/2018,
depositata il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
A.K., cittadino nigeriano, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia, in epigrafe, che confermando la sentenza del Tribunale della stessa città ha rigettato la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, che aveva avanzato deducendo i pericoli per la propria incolumità in caso di rimpatrio nel suo Paese d’origine. Il ricorso, sulla base di un motivo complesso, è inammissibile, essendo volto a sollecitare la revisione di apprezzamenti di fatto – in ordine ad entrambi i profili denunciati, riguardanti l’insussistenza di un danno grave in caso di rimpatrio (ai fini della protezione sussidiaria) e la vulnerabilità personale (ai fini della protezione umanitaria) – che i giudici di merito hanno esaurientemente compiuto con esito negativo per il cittadino straniero. Nella sentenza impugnata sono indicate le fonti informative circa l’insussistenza di pericoli particolari nel Paese di origine, sono evidenziate le possibilità di ottenere tutela dalle autorità locali e, tra l’altro, preliminarmente è stata evidenziata la non credibilità della narrazione.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019