Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32933 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 20/12/2018), n.32933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12136-2017 proosto da:

M.M., M.A., PANINOTECA CHARLY DI M.A. & C

SNC, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO, N. 18, presso lo studio

dell’avvocato ROSITA AURELIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FABRIZIO POGGI LONGOSTREVI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1913/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 17/9/2012, la società Paninoteca Charly di M.A. & C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti M.M. e M.A., evocava in giudizio la compagnia Milano Assicurazioni (ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) dinanzi al Tribunale di Asti, chiedendo di condannare la compagnia assicurativa al pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza n. (OMISSIS) che comprendeva il rischio “furto” del veicolo commerciale targato (OMISSIS), sottratto da ignoti nella notte tra il (OMISSIS). La società assicurativa si costitutiva in giudizio per contestare la veridicità del fatto storico posto a fondamento della domanda e, in ogni caso, l’operatività della garanzia assicurativa ex art. 1900 c.c., per essersi il sinistro verificato per colpa grave dell’assicurato. Con sentenza n. 801 del 6/11/2014, il Tribunale di Asti accoglieva la domanda attorea e condannava la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al pagamento dell’indennizzo pari a Euro 40.500,00, oltre interessi.

2. Con atto di citazione in appello de127/7/2012, la società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. impugnava la sentenza eccependone, tra i vari motivi, la nullità per carenza di legittimazione della Paninoteca Charly s.n.c., cancellatasi dal registro delle imprese il 2/2/2012, prima della controversia, e la conseguente nullità della procura rilasciata al difensore. L’appellata si costituiva e contestava l’infondatezza dell’appello, preliminarmente per violazione dell’art. 342 c.p.c., per carenza di specificità dell’impugnazione. Con sentenza n. 1913/2016, pubblicata in data 9/11/2016, la Corte d’Appello di Torino accoglieva l’eccezione di carenza di valida procura alle liti e dichiarava la nullità della sentenza di primo grado. Con ricorso notificato in data 9/5/2017, la Paninoteca Charly s.n.c., in proprio e in persona dei soci suoi successori, proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi d’impugnazione, diversamente articolati. La parte intimata non si è costituita. Il Pubblico Ministero interveniva e concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la società ricorrente, unitamente ai soci (in tesi) succeduti nella sua posizione creditoria cancellata prima del giudizio, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. nonchè l’omessa valutazione di circostanze decisive e violazione e falsa interpretazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La ricorrente afferma che la corrispondenza della qualità dei soci con quella di rappresentanti legali della società, una volta constatato che la società era stata cancellata, avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a riconoscere come legittimati, in via residuale, i soci amministratori e disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2297 e 2495 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ove la Corte d’Appello non ha considerato la possibilità che la società, dopo la cancellazione, potesse considerarsi quale società irregolare, sicchè ogni atto posto in essere era espressione dell’interesse della società ad ottenere l’indennizzo dall’assicurazione, nonchè a continuare ad esercitare l’attività commerciale, pregiudicata dal comportamento inadempiente della società assicuratrice.

2. I motivi vanno trattati congiuntamente e nel loro ordine logico. Il secondo viene trattato per primo.

2.1. La censura inerente alla non considerata sopravvivenza della società in forma di “società irregolare”, dopo l’intervenuta cancellazione, è infondata.

2.2. La società, sciolta alla data del 29/12/2011, si è estinta in data 2/02/2012 per volontà dei soci (data in cui i soci amministratori hanno cancellato la società senza provvedere alla sua messa in liquidazione o documentare la sussistenza di un credito residuo non riscosso). Nel caso in questione, la Corte d’appello ha ritenuto che la società si sia definitivamente estinta, per non avere dato prova di una sua ulteriore vitalità.

2.3. Al riguardo, la Suprema Corte è intervenuta a sezioni unite sul tema degli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, e in particolare dell’art. 2495 c.c., nelle pronunce n. 4060/4061-2010, e ha evidenziato che la norma in discorso attribuisce efficacia costitutiva a tale provvedimento per le società di capitali, ed efficacia dichiarativa per le società di persone. Sebbene per le società di persone la cancellazione mantenga la tradizionale natura dichiarativa, senza assumere il valore costitutivo-estintivo sancito dall’art. 2495 c.c., la novella ha spiegato un effetto espansivo, fondando una presunzione di estinzione della società di persone anche laddove perdurino rapporti o azioni concernenti il sodalizio.

2.4. Peraltro, nell’attuale sistema, la presunzione di cessazione dell’attività, determinata dalla cancellazione delle società, è superabile mediante prova contraria attinente; non già al fatto “statico” della pendenza di rapporti non definiti, ma al fatto “dinamico” concernente il protrarsi in concreto dell’attività d’impresa.

2.5. In particolare, arluna società cancellata non può attribuirsi valore di società irregolare o di fatto solo per la pendenza di un credito non riscosso; così anche dalla volontà dei soci di recuperare un credito non può desumersi che la società abbia continuato a svolgere un’attività imprenditoriale dinamica, in conformità con l’oggetto sociale, soprattutto quando – come nel caso specifico – l’attività sia cessata proprio a causa del furto del furgone, avvenuto il (OMISSIS), utilizzato per la rivendita di cibo su strada, che rappresentava l’unico strumento dell’attività sociale, venuta per questo meno.

2.6. Nel caso in esame, dunque, non vi è prova della sopravvivenza della società che, certamente, non si giustifica in ragione della prosecuzione di un’attività di accertamento di un credito che, alla data della cancellazione, poteva considerarsi come un’aspettativa non ancora realizzatasi, tra l’altro contestata dalla compagnia assicuratrice, e dunque come una mera pretesa.

3. La seconda censura riguarda la procura alle liti rilasciata dai soci amministratori, che i ricorrenti assumono essere valida, e comunque, rilasciata anche da questi ultimi in proprio.

3.1. Il motivo è inammissibile e infondato per quanto di ragione.

3.2. In primo luogo, la deduzione che la procura sia stata rilasciata anche dai soci amministratori in proprio non è in linea con il principio di autosufficienza del motivo ex art. 366 c.p.c., n. 6, posto che non viene neanche riportato il testo del mandato alle liti, nè allegato al ricorso il relativo atto processuale in cui è incorporato il mandato.

3.3. In secondo luogo, già alla data del rilascio della procura alle liti, coincidente con la data dell’atto di citazione (non essendo stata indicata altra data nella procura) il procuratore alle liti era privo di ius postulandi, in quanto rilasciato da un soggetto estinto. In merito, non può farsi riferimento all’attività preliminare e stragiudiziale espletata dal legale della società estinta per recuperare il credito e per attivare la polizza sottoscritta non sussistendo una data certa diversa da quella che appare nell’atto di citazione.

3.4. Riguardo a tale questione, la giurisprudenza ritiene la procura inesistente ove risulti conferita al difensore da una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato e il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10071 del 21/04/2017).

3.5. E, ancora, l’inesistenza di un atto idoneo a conferire una procura alle liti comporta necessariamente l’invalidità di ogni atto processuale, con la conseguenza che il giudice deve definire il giudizio con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013).

3.6. In relazione al rilievo di nullità della procura, i soci oggi ricorrenti in base a procura speciale (conformemente a quanto disposto da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5855 del 2015), ritengono non conforme a diritto, ex art. 182 c.p.c., il mancato uso del potere officioso del giudice di regolarizzare il contraddittorio, sì da consentire ai soci di subentrare nella posizione processuale della società, come se si fosse verificato un fenomeno successorio, sulla scorta della pronuncia n. 2013/6070 resa a Sezioni Unite, che riguarda più propriamente il merito della pretesa fatta valere, alternativamente, dai soci in proprio.

3.7. I motivi sono infondati.

3.8. Quanto al mancato esercizio dei poteri regolatori di integrazione degli atti, questi ultimi riguardano il caso in cui la procura sia incompleta o viziata, ma non di assenza di una valida procura alla lite.

3.9. Le Sezioni Unite di questa Corte, a modifica di precedente orientamento (v. Cass., Sez. Un., 12/3/2013, n. 6070), hanno sancito che, in caso di morte o, come nella specie, di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (v. Cass., Sez. Un., 4/7/2014, n. 15295; Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015 (Rv. 636189 – 01)).

3.10. In tale campo, vi sono due opzioni interpretative: quella, risalente, all’affermazione dell’ultrattività del mandato e quella, recente, che ritiene inammissibile l’impugnazione proposta da o contro un soggetto estinto. Nel mezzo v’è sia lo sforzo di mediare tra la tutela, per un verso, della giusta parte, e la conoscibilità, per altro verso, dell’evento stesso, con tutto quanto consegue in termini di rispetto della buona fede della controparte che incolpevolmente l’abbia ignorato.

3.11. La tesi dell’ultrattività del mandato trova, infatti, un’implicita conferma ove la legge ammette la negotiorum gestio dell’avvocato, tanto da consentire ai nuovi titolari della parte deceduta o estinta di rilasciare una procura con efficacia anche retroattiva e di godere del “ponte” tra i diversi gradi che l’esercizio difensivo dell’avvocato (intanto fattosi sprovvisto del potere autenticamente rappresentativo per il venir meno della parte originaria) ha già precariamente assicurato, in tal modo recuperando ex tunc, e stabilizzando, la continuità del potere di rappresentanza in giudizio. Tutto questo, tuttavia, riguarda una parte che si è validamente e correttamente costituita nel primo atto processuale.

3.12. La soluzione accolta da questa Corte carica di responsabilità il difensore solo entro ristretti limiti poichè, se è vero che la scelta di esteriorizzare o meno l’evento è solo sua e fa capo alla propria, discrezionale scelta professionale (sia essa concordata o non con i successori della parte scomparsa), è ancor maggiormente vero che siffatta legittimazione ad agire in luogo della parte estinta lo pone in una situazione professionalmente e deontologicamente delicata nei confronti dei successori stessi della parte.

3.13. Pertanto, per quanto attiene i processi già pendenti alla data dell’evento estintivo, in seguito all’intervento delle Sezioni Unite con la pronuncia n. 6070/2013, i proposito-valgono le seguenti regole: 1) la cancellazione della società determina l’interruzione del processo, secondo le regole generali dell’art. 299 c.p.c., quando l’evento interviene in corso di causa; 2) il processo può essere proseguito da o nei confronti – dei soci dell’ente disciolto; 3) se dell’estinzione non è stata data notizia nel grado di giudizio precedente, l’impugnazione avverso la sentenza che lo ha definito va proposta – a pena di inammissibilità – da o nei confronti degli ex soci.

3.14. Quando la Corte d’appello ha rilevato che la questione fatta valere dalla difesa concerneva più propriamente i diritti processuali e sostanziali di una società già estinta prima del giudizio, non avrebbe pertanto potuto esercitare i poteri regolatori del giudice nel rilievo d’ufficio di un “difetto” di rappresentanza, trattandosi di un “vizio genetico” all’origine del mandato alla lite avvenuto ante litem. Difatti, il potere regolatore di cui all’art. 182 c.p.c., pur non costituendo norma eccezionale, non è suscettibile di sanare l’attività avviata ab origine in carenza di un mandato.

3.15. Nella fattispecie de qua, inoltre, non vi è neanche spazio per ritenere che i soci abbiano inteso dare un mandato alle liti in proprio, e non in rappresentanza della società estinta. Difatti, nel mandato risulta chiaramente indicato che essi agiscono in rappresentanza della società.

3.16. La statuizione di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado è pertanto corretta nella parte in cui è stato ritenuto che il difetto di procura alla lite, originario e insanabile, ha reso inammissibile l’appello e il giudizio di primo grado, sì da non rendere intercettabile la volontà del procuratore di far valere gli interessi e diritti di una parte.

4. Collegata alla questione di cui sopra è quella, ugualmente sottoposta all’esame di questa Corte, in ordine alla effettiva sussistenza di un diritto di credito in capo alla società cancellata, trasmissibile ai soci. Più in generale, nella terza censura i ricorrenti pongono in predicato se la cancellazione della società abbia determinato il venir meni della pretesa della società di cui i soci assumono essere divenuti legittimi titolari per effetto del fenomeno successorio che si verifica dopo l’estinzione della società, ritenendo non corretta la statuizione resa dalla corte d’appello al riguardo.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Sul punto, in un breve passaggio argomentativo, la Corte di merito ha reputato che gli appellati “non hanno allegato e provato che la società, al momento dello scioglimento avesse ceduto la pretesa ai soci, i quali, avendo scientemente deliberato di procedere alla cancellazione senza porla in liquidazione, consentivano che detta pretesa fosse rinunciata”. L’indicazione della natura del credito quale “mera pretesa” implicitamente rinunciata dalla società per effetto della disposta cancellazione, dopo che era stato rilevato il vizio di rappresentanza del legale della società estinta, costituisce un’ ulteriore ratio decidendi attinente al diritto sostanziale fatto valere nel processo in assenza di procura.

4.3. Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratto ritenuta corretta (Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 2006).

5. Conclusivamente, il primo motivo viene rigettato, con assorbimento del secondo motivo; non si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

1. La Corte rigetta il ricorso;

2. Nulla per le spese;

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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