Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32933 del 13/12/2019
Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 18/10/2019, dep. 13/12/2019), n.32933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32759/2018 proposto da:
U.H., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cesarini;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 795/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
U.H., cittadino pakistano, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia, in epigrafe, che confermando la sentenza del Tribunale della stessa città ha rigettato la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, che aveva avanzato deducendo i pericoli per la propria incolumità in caso di rimpatrio nel suo Paese d’origine.
I motivi di ricorso sono inammissibili, essendo volti a sollecitare la revisione di apprezzamenti di fatto esaurientemente compiuti dai giudici di merito: il primo, relativo alla mancata cooperazione istruttoria, non coglie nè censura specificamente la duplice ratio decidendi su cui si basa la sentenza impugnata, costituita dalle valutazioni di non credibilità della narrazione e insussistenza del danno grave ai fini della protezione sussidiaria; il secondo e il terzo motivo, relativi a quest’ultima forma di protezione e a quella umanitaria, vorrebbero sovvertire l’accertamento di fatto riguardanti l’inesistenza sia dei pericoli paventati, anche sulla base di fonti informative indicate dal Tribunale e integrate dalla Corte d’appello, sia di profili di vulnerabilità personale; il quarto è un non motivo, risolvendosi nella più che generica doglianza di mancato apprezzamento delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019