Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32930 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13523/2018 proposto da:

M.H.H., rappresentato e difeso dall’avv.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello

Stato, domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi

n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 546/2018 del Tribunale di Milano, depositato il

13/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.H.H. cittadino originario del Bangladesh propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano, pubblicato il 13.3.2018 che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, pur ritenendo credibile il racconto del richiedente, il quale ha riferito di essere fuggito a causa delle gravi minacce subite dai creditori, non essendo riuscito a restituire il prestito ricevuto, ha rilevato che venivano sollevate questioni che esulavano dai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e riguardavano invece la difficile situazione economica e politica del paese di origine.

Il tribunale ha escluso, sulla base di fonti aggiornate ed attendibili, la sussistenza in Bangladesh di un conflitto armato generalizzato, richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 46 del 2017, art. 21, comma 1, e nullità del decreto impugnato, per avere il tribunale erroneamente adottato il rito camerale, laddove era invece ancora applicabile il rito sommario, con conseguente appellabilità della decisione nel merito.

Il motivo è infondato.

Il ricorso è stato infatti depositato il 22.9.2017, mentre il D.L. n. 13 del 2017, art. 21 come modificato dalla Legge di conversione n. 46 del 2017, prevede che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis recante la disciplina del nuovo rito, entri in vigore dal 18 agosto 2017: tale disposizione prevede la non applicabilità della sospensione feriale dei termini.

Il secondo motivo denuncia la illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, come conv. dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nell’emanazione dello stesso D.L., avuto riguardo al differimento dell’efficacia temporale ed all’entrata in vigore del nuovo rito.

Il terzo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e art. 7 Cost., nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto che definisce il giudizio di primo grado.

il quarto motivo denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 7 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile.

Le su menzionate questioni di illegittimità costituzionale, come già affermato da questa Corte, con arresto cui il collegio intende dare senz’altro continuità, sono irrilevanti e manifestamente infondate (in tal senso, Cass.17717/2018).

I dubbi di costituzionalità sollevati non hanno anzitutto una diretta incidenza sulla decisione adottata dal giudice di merito, la quale ha trovato fondamento non già nella disciplina introdotta nel D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, bensì nella valutazione dei presupposti per l’attribuzione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria, rispetto alla quale la disciplina sopravvenuta non ha determinato alcun mutamento e non rileva in alcun modo; nè risulta che la decisione del tribunale che ha disatteso la domanda sia stata in alcun modo determinata o anche solo influenzata dalle modifiche introdotte dal nuovo rito: le questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente difettano dunque di rilevanza.

Esse sono anche manifestamente infondate.

Quanto alla prima questione (secondo motivo) è evidentemente privo di fondamento logico l’assunto del ricorrente secondo cui la previsione di un termine di 180 gg. per l’entrata in vigore del nuovo rito denoterebbe l’insussistenza del requisito di urgenza dello strumento del decreto-legge, dal momento che l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in oggetto, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza;

quanto alla seconda questione (terzo motivo), la previsione del termine di 30 giorni per il ricorso per cassazione rientra senza dubbio nell’ambito di discrezionalità del legislatore e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che il legislatore ha ritenuto sussistenti in diverse fattispecie (a titolo esemplificativo L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. Fall., art. 99, u.c.).

Va infine disatteso il dubbio di legittimità costituzionale relativo alla non reclamabilità del decreto che definisce il procedimento.

Conviene premettere che il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza (Cass. 8046/2019) – fermo restando che nel rito da ultimo introdotto in materia di immigrazione tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, ed in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

Si osserva, inoltre, che il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, sicchè il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare esigenze specifiche, quale la celerità, ritenuta particolarmente rilevante nelle controversie in materia di protezione internazionale (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31481).

Il quinto motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, censurando la statuizione che ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto il richiedente non aveva allegato fattori di vulnerabilità.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

Il tribunale ha infatti dato atto che era stata specificamente allegata l’avvenuta integrazione socio-lavorativa del ricorrente, affermando peraltro che tale elemento non era sufficiente a giustificare il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria, in quanto la condizione di indigenza del richiedente non integrava il necessario presupposto, costituito dall’esposizione al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti fondamentali della persona.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione al Ministero delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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