Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3293 del 13/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3293 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4507-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SCIANNAMEO NATALIZIA;

– intimata avverso la sentenza n. 80/11/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 12.11.2010, depositata il 30/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 13/02/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Bari ha accolto l’appello incidentale di Sciannameo Natalizia e respinto
quello principale dell’Agenzia, appelli proposti contro la sentenza della CTP di Bari
n.63-08-2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso
avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF-IRAP per l’anno 1998 ed aveva perciò
“determinato la percentuale di ricarico nella misura del 1,91%, conforme alla misura
massima dello studio di settore riferita all’anno 1998”.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che doveva essere accolto il
preliminare motivo di inammissibilità proposto da parte della contribuente, e cioè che
non fosse stato impugnato il capo della decisione di primo grado che aveva ritenuto
illegittimo l’accertamento adottato con la modalità induttiva. Ed infatti la sentenza di
primo grado aveva evidenziato che l’Ufficio aveva effettuato l’accertamento in via
induttiva “pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta”. Detto
accertamento non era stato sottoposto ad apposita censura e perciò l’appello doveva
considerarsi inammissibile ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.546/1992.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed secondo motivo (entrambi centrati anche sul vizio di
contradditorietà della motivazione della sentenza qui impugnata), l’Agenzia
ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia reso una
contraddittoria motivazione circa l’esistenza di un autonomo capo della decisione di
primo grado rimasto privo di apposita impugnazione.

3

Osserva:

, Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio
dall’Agenzia (che ha trascritto in atto di ricorso i passi salienti della decisione di
primo grado), emerge dalla stessa considerazione della scarna motivazione della
sentenza impugnata che il giudice del merito è pervenuto ad un giudizio apodittico ed

della decisione il rilievo contenuto nella sentenza di primo grado circa la “contabilità
regolarmente tenuta”, senza avvedersi che —ove così si fosse dovuto interpretare detto
rilievo- il giudice di primo grado non avrebbe di certo pronunciato nel senso di una
rideterminazione dell’ammontare dei maggiori ricavi accertati ma avrebbe dichiarato
nullo l’accertamento impugnato per difetto di uno dei suoi presupposti necessari.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale (più liquida
ed assorbente rispetto a quella fondata sulla violazione di legge) può essere accolta e
che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di
secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle questioni
oggetto dell’atto di appello proposto dalla parte contribuente e regolerà anche le
spese del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 gennaio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

4

intimamente contraddittorio, nella parte in cui ha qualificato come autonomo capo

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA