Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3293 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, (ud. 27/09/2017, dep.12/02/2018),  n. 3293

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/4/2016 il Trib. Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. E.S. in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 29986/2014, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. B.A. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto nel locale (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’ E. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Generali Italia s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.).

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione” dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e conseguente “violazione” degli artt. 1223,1226,2043,2054,2056 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che la corte di merito, “per quanto riguarda la sosta”, non abbia esaminato quanto dedotto nell’atto di appello in palese violazione di legge.

Lamenta non essersi la corte di merito, nella liquidazione del danno, conformata al principio secondo cui “il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo, a causa dell’impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, deve essere liquidato anche in assenza di una prova specifica”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione” degli artt. 2054,2043,2056,1223,1226,2697 e 1218 c.c., nonchè “violazione” del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che la corte di merito abbia “errato nel rilevare” che l’indicazione “quietanza” apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento “in difetto di ulteriori risultanze istruttorie”, laddove il “fatto principale” dovrebbe ritenersi “già provato anche per la mancanza di emergenze contrarie”.

Lamenta avere la corte di merito contestato in modo generico la fattura recante l’indicazione “quietanza”, senza indicare “quali voci fossero state pertinenti e quali voci fossero state esagerate”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione” dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione degli artt. 1223,1224,1282,2043,2056 c.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente liquidato il danno “con gli interessi a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza”, laddove, trattandosi di “risarcimento danni e, quindi, di debito di valore”, “la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi debbono essere liquidati dal giorno dell’incidente”.

Con 4 motivo denunzia la “violazione” degli artt. 91 e 92, inerenti alla tariffa professionale prevista dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole che la corte di merito, nella liquidazione delle spese, non abbia “tenuto conto dell’attività professionale” prestata del precedente legale, nonchè delle “spese” da questi sostenute, laddove avrebbe invero dovuto liquidare tali spese “analiticamente voce per voce”.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all’atto di citazione, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello della società Generali Italia s.p.a., al “contenuto della fattura quietanziata”, “deposizione del soggetto che ha emesso il documento”, alla “copia del titolo (assegno)”, alla “notula” l limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.

Orbene, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza di tale principio fatto invero piena e corretta applicazione, e il 2 motivo di ricorso (con il quale il ricorrente si duole che la corte di merito abbia “errato nel rilevare” che l’indicazione “quietanza” apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento “in difetto di ulteriori risultanze istruttorie”, laddove il “fatto principale” dovrebbe ritenersi “già provato anche per la mancanza di emergenze contrarie”; nonchè avere la corte di merito contestato in modo generico la fattura recante l’indicazione “quietanza”, senza indicare “quali voci fossero state pertinenti e quali voci fossero state esagerate”) si appalesa pertanto inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 21/3/2017, n. 7155).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Generali Italia s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Generali Italia s.p.a..

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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