Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3293 del 08/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.08/02/2017),  n. 3293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9500-2015 proposto da:

MINISTIRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6230/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 26/03/20’14 e depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO

ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 13 ottobre 2014, la Corte d’Appello di Roma, ha respinto l’appello proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che aveva annullato le ingiunzioni di pagamento, notificate al T. quale legale rappresentante della Asso.Ser. “srl” (così erroneamente indicata, mentre trattavasi di associazione non riconosciuta) per la restituzione di contributi del FSE e accessori, erogati in eccesso. Secondo la Corte territoriale, nonostante la rettifica operata dal Ministero appellante (in ordine alla natura di associazione non riconosciuta della Asso.Ser.), il T. era privo di legittimazione passiva, essendo egli solo l’attuale presidente e non la persona che aveva agito, a suo tempo, in nome e per conto dell’associazione onde il thema decidendum del giudizio non atteneva alla responsabilità dell’associazione ma a quella del suo attuale rappresentante.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, con atto notificato al T. il 7 aprile 2015, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme del codice di rito civile (art. 145) e vizi motivazionali.

Il T., anche nella qualità, non ha svolto difese. Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, anche con riferimento alle associazioni non riconosciute vale il principio di diritto secondo cui “La mancanza o l’insufficienza dell’indicazione nell’atto di citazione dell’organo o dell’ufficio della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 2, la nullità della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresì l’insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente.”(Sez. 3, Sentenza n. 718 del 18/01/2001).

Orbene, nella specie, tale dubbio non è mai stato presente in causa avendo i giudici di merito, una volta superato ed emendato l’errore sulla forma dell’organizzazione debitrice (non una srl ma un’associazione non riconosciuta) discusso della responsabilità di coloro che avevano agito in nome e per conto della detta associazione Asso.Ser.;

che, di conseguenza, poichè è onere del giudice di merito identificare la domanda giudiziale che, quando sia diretta contro un’associazione non riconosciuta, non può obliterare che l’obbligato principale non è la persona fisica responsabile ai sensi dell’art. 38 c.c., ma, innanzitutto, l’associazione medesima con tutto il suo patrimonio;

che, pertanto, avendo il Ministero chiesto la restituzione delle somme indebitamente erogate all’associazione, la ipotetica domanda che sia stata mal diretta nei confronti del legale rappresentante non esclude – quando quest’ultimo sia stato correttamente evocato in giudizio – che la domanda principale debba essere presa in esame, anche indipendentemente dalla responsabilità delle persone fisiche che, ai sensi dell’art. 38 c.c., abbiano agito in nome e per conto della medesima associazione (“In tema di recupero dei contributi comunitari indebitamente percepiti, alla disciplina della responsabilità solidale di cui della L. n. 898 del 1986, art. 3, in base alla quale l’associazione o l’unione dei produttori è tenuta, con i suoi associati, al versamento dell’indebito percetto, si aggiunge anche la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, ove si tratti di un’associazione non riconosciuta, in quanto la detta solidarietà è stabilita, secondo le regole generali, dall’art. 38 c.c., a garanzia dell’effettività della rimozione delle conseguenze dell’illecito accertato in danno degli interessi della UE.” (Sez. 1, Sentenza n. 3402 del 2016));

che, a tal proposito, questa stessa sezione (Sez. 6 -1, Sentenza n. 118 del 2016) ha affermato il principio di diritto secondo cui “il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale”;

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale sono state mosse soltanto osservazioni adesive, da parte del ricorrente Ministero;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte;

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-la sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA