Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32929 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20487/2018 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Bevagna, 46

presso lo studio dell’avvocato Andrea Cardinali, rappresentato e

difeso dagli avvocati Stefano Mingarelli e Federico Muzi in virtù

di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.G. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Perugia che ha rigettato il suo ricorso volto ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi.

3. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Rileva il Collegio che parte ricorrente ha omesso di produrre (sino alla data dell’adunanza in Camera di consiglio) l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica del ricorso effettuata per mezzo del servizio postale.

5. La mancata prova della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso, come ritenuto costantemente a partire da Cass. S.U. n. 627 del 14/01/2008 (conf,. ancora da ultimo, Cass. n. 8641 del 28/03/2019), neppure essendo stata richiesta (nè essendo comunque consentita) la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

6. Il ricorso è dunque inammissibile.

7. Non vi è necessità di provvedere sulle spese.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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