Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32928 del 20/12/2018

Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, (ud. 10/01/2018, dep. 20/12/2018), n.32928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15227-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GRANDE MURAGLIA 289/B/3, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO

BOSCO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO GIOVAGNONI,

GIAMPIERO ORTOLANI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY in persona del procuratore

speciale Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PINTURICCHIO 45, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA

BEVIVINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ULISSE BARDANI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.D., C.G., G.F., G.L.,

BR.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 265/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 265/14, dell’8 maggio 2014, che – accogliendo il gravame principale della società Zurich Insurance Public Limited Company (d’ora in poi, “Zurich”), nonchè, parzialmente, quello incidentale di B.D. ha riformato, “in parte qua”, ed esattamente in punto ripartizione delle spese di lite, la sentenza n. 1140/13 del 20 agosto 2013 pronunciata dal Tribunale di Perugia.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che il presente giudizio prende le mosse da una causa risarcitoria promossa innanzi al Tribunale di Perugia – con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2002 – da tale C.G., per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del figlio, G.L., vittima nel 2001 di un incidente stradale.

In particolare, convenuti in giudizio dall’attrice il conducente e comproprietario dell’autovettura su cui viaggiava il G. (il predetto B.D.), l’altra comproprietaria, tale Br.Ma., e la compagnia assicuratrice del mezzo, la società Zurich (all’epoca, Zurigo Assicurazioni S.p.a.), il B. indicava nel F. – del tutto infondatamente, come sarebbe emerso anche in sede di procedimento penale per quello stesso fatto – non l’ulteriore soggetto trasportato sul veicolo, bensì il guidatore dello stesso. Il B., pertanto, chiedeva – essendone autorizzato – di chiamare in causa l’odierno ricorrente, quale effettivo responsabile del sinistro, nonchè la società Zurich (già, peraltro, convenuta in giudizio da parte attrice), per essere da essa manlevato in caso di condanna al risarcimento dei danni.

Al suddetto giudizio risarcitorio veniva, peraltro, riunito altro di eguale natura pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario sempre nei confronti del B., della Br. e della Zurich – su domanda di G.F. e L. (rispettivamente, padre e sorella della vittima del sinistro).

Definita la complessiva vertenza in virtù di transazione, con la quale la società Zurich soddisfaceva le pretese risarcitorie di tutti gli attori (nonchè quelle fatte valere dallo stesso F., che a sua volta, nel costituirsi, aveva agito per il ristoro dei danni subiti in quello stesso sinistro), la causa proseguiva soltanto per la decisione sulle spese di lite. Statuendo al riguardo, il primo giudice – quanto alle spese sopportate dall’odierno ricorrente – poneva le stesse, solidalmente, a carico del B. e della Zurich. Gravata da costoro, con appello, siffatta decisione, la Corte umbra, in accoglimento del gravame principale proposto da Zurich, escludeva che essa fosse tenuta a sopportare le spese di lite sostenute dal F., negando, altresì, che il B. – accolto, ma solo sul punto, il suo appello incidentale – fosse tenuto a corrispondere all’odierno ricorrente le “spese generali”, e ciò sul rilievo che le stesse non fossero più dovute per i compensi liquidati ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, essendo state reintrodotte solo con il D.M. n. 55 del 2014 (non applicabile “ratione temporis” al predetto giudizio).

All’esito della decisione del secondo giudice, pertanto, quanto al rapporto processuale tra la Zurich e il F., veniva annullata la condanna della prima a rifondere al secondo le spese del primo grado di giudizio, condannandosi, invece, il F. (solidalmente con il B.) a corrispondere alla compagnia assicuratrice le spese della fase di appello, liquidate in Euro 2.200,00 oltre rimborso forfetario del 15%, più Cap e Iva come per legge.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione il F., sulla base di tre motivi, i primi due relativi all’accoglimento del gravame principale della Zurich, il terzo all’accoglimento, “in parte qua”, di quello incidentale del B..

3.1. In particolare, con i motivi primo e secondo – entrambi prospettati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), essendo ipotizzata violazione ed errata applicazione, con l’uno, degli artt. 1917 e 1294 cod. civ., con l’altro dell’art. 91 cod. proc. civ. – si assume che, ai sensi della prima delle due norme di diritto sostanziale testè richiamate, l’assicuratore per la responsabilità civile ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato da tutte le somme, comprese le spese legali, che costui deve sopportare in ragione della soccombenza nel giudizio instaurato a suo carico e che originino o dalla necessità di procedere all’accertamento dei fatti, ovvero di verificare la sussistenza, o meno, della sua responsabilità (viene citata, a conferma di tale tesi, Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2014, n. 3428, non massimata).

Orbene, quello appena descritto sarebbe – nella prospettazione del ricorrente – anche il caso delle spese originate dalla domanda proposta dal B. contro il F., essendo stato il medesimo indicato (infondatamente) quale effettivo responsabile del danno lamentato da parte attrice. Difatti, pure tale iniziativa implicherebbe un accertamento sull’effettivo svolgimento dei fatti e – seppur in negativo – sulla responsabilità (o meglio, sull’assenza di essa) dell’assicurato della Zurich; interpretazione, questa, a confortare la quale varrebbe il principio secondo cui la solidarietà tra condebitori prescinde dall’identità di titolo dei rispettivi obblighi risarcitori.

D’altra parte, assume ancora il ricorrente (in particolare con il secondo motivo di impugnazione), poichè la Zurich ha fatto proprie le difese svolte dal B. contro di esso F., la stessa dovrebbe essere ritenuta solidalmente obbligata, con costui, a rifondergli le spese di lite, in applicazione del principio della causalità della lite.

3.2. Con il terzo motivo di ricorso il F. assume di avere diritto – diversamente da quanto stabilito dalla sentenza impugnata, in parziale accoglimento del gravame incidentale proposto dal B. a conseguire il pagamento delle spese generali pure nel periodo intercorso tra l’abrogazione del D.M. n. 140 del 2012 e l’entrata in vigore D.M. n. 55 del 2014.

Tale diritto, infatti, discenderebbe dall’operatività della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 (recante la nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense), il cui comma 1 prevede che all’avvocato sia in ogni caso dovuta “una somma per il rimborso di spese forfetarie” e ciò, “sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale”. Tale norma, infatti, sarebbe applicabile, secondo il ricorrente, a tutti i provvedimenti emessi dal 2 febbraio 2013 (la sentenza del primo giudice risalendo al 20 agosto 2013), essendo la legge suddetta entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 gennaio 2013.

4. Ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Zurich, chiedendone il rigetto.

Non senza previamente evidenziare come la raggiunta transazione tra le parti del giudizio risarcitorio avesse previsto, in favore del F., anche un importo a titolo di spese legali, la controricorrente assume l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

In particolare, si deduce come la presenza in giudizio del F. trovi origine nella domanda proposta, nei suoi confronti, esclusivamente dal B., che – nell’indicarlo come l’asserito conducente del veicolo su cui entrambi, ed il G., viaggiavano in occasione del sinistro in cui quest’ultimo perse la vita – ha preteso di individuarlo quale effettivo responsabile dei danni lamentati da parte attrice.

Trattandosi, dunque, di un’autonoma scelta compiuta dal convenuto B. (assistito in giudizio, oltretutto, da un suo legale di fiducia), alla quale essa Zurich è rimasta estranea, difetterebbe, nei propri confronti, il requisito della soccombenza, presupposto per la condanna al pagamento delle spese di lite.

Nè, d’altra parte, potrebbe invocarsi – a sostegno della proposta impugnazione – il disposto dell’art. 1917 cod. civ. (come, erroneamente, aveva ritenuto il giudice di prime, con statuizione poi riformata da quello di appello), giacchè, in base ad esso, l’assicuratore per la responsabilità civile ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato dalle sole spese legali conseguenti all’iniziativa risarcitoria proposta, nei suoi confronti, dal terzo danneggiato (e rispetto alla quale l’assicurato sia risultato soccombente), ma non anche dalle spese ricollegabili a sue iniziative giudiziarie, come avrebbe chiarito un non lontano arresto di questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2014, n. 3428, ovvero la stessa sentenza richiamata dal ricorrente, a propria volta, a sostegno della proposta impugnazione).

Non concernendo, invece, il terzo motivo la propria posizione (trattandosi di censura che investe la regolamentazione delle spese relative al rapporto processuale tra il B. e il F.), la Zurich nulla ha osservato al riguardo.

Infine, la controricorrente deduce l’inammissibilità – in quanto non sorretta da alcun specifico motivo di ricorso – della richiesta del F. di conseguire la rifusione anche delle spese di appello.

5. Ha presentato memoria il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni, in particolare evidenziando come la Zurich avesse nei propri scritti defensionali – aderito alla tesi del B. che individuava in esso F. il conducente del veicolo incidentato e, dunque, il responsabile del sinistro e dei danni conseguenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, sebbene nei termini di seguito precisati.

6.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, giacchè pongono sotto due diversi angoli visuali la medesima questione, sono fondati.

Sul punto occorre muovere dal rilievo che, in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, qualora “il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un’ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 8 marzo 2018, n. 5580, Rv. 647752-01; in senso analogo, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2015, n. 23213, Rv. 637784-01, nonchè, Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2013, n. 5400, Rv. 625380-01).

Di conseguenza, “per effetto di tale chiamata, comportando la responsabilità del terzo chiamato la necessaria esclusione di quella del chiamante, si viene a realizzare un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo verso l’attore in alternativa a quella individuata dall’attore), ferma restando, in ragione di detta duplice alternatività, l’unicità del complessivo rapporto controverso” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15 maggio 2014, n. 10639, Rv. 630866-01).

Orbene, a fronte di tale estensione – soggettiva ed oggettiva della controversia, la società Zurich, lungi dall’assumere una posizione di indifferenza verso la posizione del F., risulta aver addirittura fatto propria la tesi del convenuto B., individuandolo anch’essa quale unico responsabile del sinistro, di talchè non può sottrarsi all’obbligo – che condivide con il chiamante in causa – di rifondere a costui le spese sostenute per la resistenza in giudizio.

La sostanziale adesione a quella iniziativa, peraltro neppure necessaria (e ciò in ragione del fatto che sulla domanda proposta nei confronti del F. – qualora non fosse intervenuta la definizione transattiva della causa – il giudice avrebbe dovuto, comunque, pronunciarsi, e ciò senza che neppure l’attore ne facesse “esplicita richiesta”; cfr. da ultimo, nuovamente, Cass. Sez. 1, sent. n. 5580 del 2018, cit.), in uno con la infondatezza della stessa, per vero mai contestata dalla Zurich, anzi da essa addirittura ammessa, comporta che la medesima dovesse essere gravata dell’obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dall’odierno ricorrente, come era stato disposto dal primo giudice.

6.2. Infine, il terzo motivo di ricorso non è fondato.

Sul punto va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, secondo cui deve escludersi – nel periodo intercorso tra l’abrogazione del D.M. n. 140 del 2012 e l’entrata in vigore D.M. n. 55 del 2014 – che la liquidazione delle spese generali possa discendere, come invece ipotizzato dal ricorrente, dall’operatività della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 10. Si è osservato, infatti, che detta norma fa riferimento ad “una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6 unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”, sicchè, per tutto il periodo in cui non risulti “ancora emanato il decreto cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al medesimo art. 13, comma 10 che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate “spese generali”, deve ritenersi allo stato in concreto non operante” (Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 22 ottobre 2013, n. 43143, Rv. 257493; in senso conforme, Cass. Sez. 2 Pen., sent. dep. 5 febbraio 2014, n. 5641, Rv. 258542 e Cass. Sez. 4 Pen., sent. dep. 26 febbraio 2014, n. 9357, Rv, 259099).

7. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue la cassazione parziale della sentenza impugnata, nonchè la decisione nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima alinea, non essendo necessari altri accertamenti di fatto.

L’appello del F. va accolto, non potendo porsi a carico dello stesso le spese del giudizio di primo grado sostenute dalla società Zurich.

8. A norma dell’art. 385 c.p.c., comma 2, nel provvedere in relazione alle spese del giudizio di appello, quanto al rapporto processuale tra il F. e la Zurich (il solo rapporto interessato dalla decisione cassatoria qui adottata), questa Corte reputa di dover disporre la compensazione integrale delle stesse.

Ricorrono, infatti, “giusti motivi” (peraltro, da identificare nella peculiarità del presente caso e nell’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali), secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile “ratione temporis” nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 29 dicembre 2005, n. 263, art. 2 essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 18 dicembre 2002.

9. Per la medesima ragione vanno integralmente compensate tra il F. e la Zurich anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Il rigetto del terzo motivo, proposto nei confronti del B., non comporta – essendo costui rimasto esclusivamente intimato – alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, quanto al rapporto processuale tra il F. ed il B..

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, e decidendo nel merito – come indicato nel p. 7 – accoglie l’appello di F.A., compensando integralmente tra lo stesso e la società Zurich Insurance Public Limited Company le spese del giudizio di appello.

Compensa le spese del presente giudizio tra F.A. e la società Zurich Insurance Public Limited Company.

Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio nei confronti di B.D..

Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. Rigetta il terzo motivo di ricorso, confermando sul punto, la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

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