Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32928 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18631/2018 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.B., nato nel (OMISSIS), ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del Tribunale che ha rigettato il suo ricorso volto ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè, la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS).

5. Con il secondo motivo, viene dedotto il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di provenienza, anche alla luce delle fonti d’informazione ufficiali.

6. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 cit., art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che vi possa correre gravi pericoli, alla luce della situazione socio-economica del paese di provenienza e ai conseguenti obblighi internazionali e costituzionali dell’Italia di garantire un livello di vita dignitoso e di tutela della persona, mentre, nel paese d’origine, il ricorrente si troverebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale. Inoltre, la prova che le condizioni di vita del ricorrente sono del tutto inadeguate sarebbe in re ipsa.

7. I primi due motivi di ricorso attingono la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha argomentato che il racconto del ricorrente, che aveva riferito di essere perseguitato per la sua militanza in favore di un partito avverso a quello (allora) di governo, non configurasse i requisiti per il riconoscimento dello stato di rifugiato, nè della protezione sussidiaria, in quanto egli era stato coinvolto in una colluttazione le cui conseguenze penali avrebbero dovuto essere valutate dalle autorità statuali, ed in considerazione del fatto che dal sito EASO 2017 risultava che la tornata elettorale del 2016 aveva portato al potere il partito sostenuto dal ricorrente e l’attuale presidente B. si è attivato per il miglioramento delle condizioni detentive, consentendo alla stampa di visitare le carceri e concedendo l’amnistia a 270 detenuti.

8. La censura proposta sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nella formulazione attualmente in vigore) è tuttavia inammissibile, in quanto chiede una diversa valutazione delle medesime circostanze, in spregio ai limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.

9. Inoltre, neppure i fatti dedotti) risultano decisivi nel senso che, se valutati, avrebbero potuto condurre a configurare una situazione differente sotto il profilo, pure richiamato, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 considerato che, per quanto attiene alla situazione successiva all’insediamento del nuovo Presidente (18 gennaio 2017) riferiscono di una situazione di instabilità politica e del rischio di terrorismo internazionale, di ordine generale, con possibilità di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, pur precisandosi che “le condizioni di sicurezza del Paese presentano finora minori criticità rispetto ad altri Paesi del continente”.

10. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile: il Tribunale ha argomentato che nelle allegazioni del richiedente non risultava prospettata una situazione di vulnerabilità, essendovi solo l’allegazione già riferita in ordine alle cause che avevano determinato l’abbandono del Paese di provenienza.

11. Le deduzioni del ricorrente risultano in proposito del tutto generiche, e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che neppure si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè il ricorrente fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita in (OMISSIS). E’ sufficiente però ribadire (v. Cass. ord. n. 17072 del 28/06/2018, Cass. sent. n. 4455 del 23/02/2018) che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può essere surrogata dalla situazione generale del Paese di provenienza, perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d’origine in termini del tutto generali ed astratti. Nel caso di specie, dunque, mentre la decisione del giudice di merito, ove ha escluso la sussistenza di individualizzate ragioni ostative al rimpatrio, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la censura spiegata sul punto dal ricorrente è del tutto generica, limitandosi essa a replicare quanto dedotto circa l’insicurezza del paese e della zona di origine, che comporterebbe minaccia di un grave danno alla persona derivante dal forzato rientro.

12. Il ricorso per i motivi esposti dev’essere rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

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