Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32926 del 13/12/2019

Cassazione civile sez. I, 13/12/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 13/12/2019), n.32926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18567/2018 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Adriana n. 20

presso lo studio dell’avvocato Annarita Manna che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Angelo Polacco in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda proposta da O.C., nato nel (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per la cassazione della sentenza O.C. ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il richiedente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Lamenta che il Tribunale abbia concluso per l’inesistenza in Nigeria di una situazione definibile in termini di conflitto armato interno tale da produrre violenza indiscriminata, senza avvalersi delle informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del paese di provenienza, rifacendosi ad un’unica fonte della quale peraltro non è indicata la data di riferimento ed in contrasto con i più recenti ed aggiornati rapporti internazionali, tra cui in particolare quello di Amnesty International del 2017-2018.

4. Il motivo non è fondato.

Con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), occorre ribadire che è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento (Cass. 24/05/2019, n. 14283, Cass., 26/04/2019, n. 11312).

5. Il Tribunale nel caso ha argomentato che a fronte della vastità della Nigeria, paese che si estende per oltre 930.000 kmq, abitato da 167 milioni di abitanti e suddiviso in 36 stati, la situazione di pericolo di cui si legge nelle COI non riguarda tutto il territorio nigeriano, bensì solo alcune zone del paese, diverse da quella di provenienza del ricorrente, ove questi ha dichiarato di aver vissuto prima dell’espatrio. Ha riferito che, come si legge nell’ultimo report sulla Nigeria dell’Unità COI del Ministero dell’Interno, risulta una situazione di scarsa sicurezza nel paese in conseguenza sia dell’attività del gruppo terroristico di militanti di (OMISSIS), concentrata tuttavia in taluni stati del nord e nord-est ((OMISSIS)), sia di conflitti tra le varie comunità nella regione centrale del cosiddetto Middle Belt. Ha aggiunto che sebbene si trovi traccia nelle fonti consultabili di conflitti avvenuti ad (OMISSIS) in occasione della individuazione del cosiddetto re o comunque del capo villaggio (ha citato un articolo comparso nel (OMISSIS)) comunque il Delta state, a differenza di altri stati della Nigeria, ed in particolare quelli collocati nell’area settentrionale, non è attraversato da un conflitto armato violento in grado di produrre violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo l’incolumità del richiedente in caso di rimpatrio, e ciò sebbene i dati siano inquietanti in ordine alle condizioni della sicurezza anche nel Delta, ma limitatamente alle zone del delta del Niger, ove esiste in effetti un forte livello di conflittualità che coinvolge le multinazionali del petrolio, il governo centrale e i gruppi etnici del territorio.

6. Nel caso, l’accertamento compiuto dal giudice di merito rispetta dunque gli obblighi che gli sono imposti nella materia che ne occupa.

7. E difatti, l’unità COI (Country of Origin information) del Ministero dell’Interno è parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell’Interno, è composta da personale specializzato il cui ruolo è quello di ricercare, sulla base delle fonti internazionali più accreditate, compilare e produrre informazioni sui paesi dei richiedenti asilo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5.

8. Nè l’attendibilità della fonte è posta in dubbio dal ricorrente, che si duole piuttosto del fatto che non sia indicata la data del report, che tuttavia è desumibile dall’inciso “ultimo” indicato nella sentenza.

9. La censura all’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito non prospetta inoltre fatti decisivi che sarebbero stati ignorati, così come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per la sindacabilità del vizio di motivazione.

10. E difatti, occorre ribadire da un lato che ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) deve farsi riferimento, soprattutto in un paese molto vasto e differenziato come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato (Cass. 28433/2018).

11. Inoltre, che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-

4

542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della Direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

12. Sicchè neppure il contenuto del Rapporto di Amnesty International del 2017-2018 ritrascritto nel ricorso, che pure prospetta una situazione di gravissima criticità sotto il profilo dell’esistenza di violenze intercomunitarie con episodi di uccisioni illegali e di una generale instabilità politica in Nigeria, evidenzia elementi che siano stati ignorati dal giudice di merito e risultino decisivi in relazione alla zona di provenienza del richiedente.

13. Il ricorso per i motivi esposti dev’essere rigettato.

14. Le spese seguono la soccombenza.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 % e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA